“Incorre nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale la Banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione”. È quanto statuito della Suprema Corte di Cassazione, VI Sez. Civile, 5 ottobre 2021, n. 26947.
La normativa codicistica
La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha affermato che la concessione di ulteriore credito rispetto ad un finanziamento principale al debitore principale è contraria al principio di buona fede e correttezza in assenza di speciale autorizzazione del fideiussore, se le dinamiche dell'attività patrimoniale, agevolmente evincibili dalle movimentazioni del conto corrente, facciano fondatamente presumere un peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Il richiamo della Corte all'aggettivo “speciale” utilizzato dal legislatore nell'art. 1956 cc, non è casuale ed evidenzia che l'autorizzazione, espressa o tacita, deve essere appositamente diretta ad assumersi una responsabilità più gravosa. Dalla violazione dell'obbligo in esame scende non solo la liberazione del fideiussore, come espressamente previsto dalla norma, ma anche la risarcibilità del danno subito, se debitamente provato.
La forma dell'atto di autorizzazione
L'atto di speciale autorizzazione non deve, per legge, rivestire una forma particolare né essere manifestato con particolari formalità. L'assenso del fideiussore, di cui all'art. 1956 cc, infatti, non impone la forma scritta, non trattandosi di un accordo a latere del contratto bancario al quale accede la garanzia. L'autorizzazione, dunque, può essere manifestata anche per facta concludentia .
Conclusioni
La normativa invocata dai Giudici di Legittimità, nella pronuncia in commento, fonda la sua ratio direttamente nel generale principio posto dall'art. 1175 cc di buona fede e correttezza in senso oggettivo, che impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altro.
Avv. Michela Chinaglia e dott.ssa Micol Marino