L’evoluzione della normativa nazionale in materia di golden power

L’evoluzione della normativa nazionale in materia di golden power
Dal regime del golden share a quello del golden power

Il sistema del Golden Power ha trovato per la prima volta spazio nel nostro ordinamento nel 2012 grazie al Decreto Legge n. 21 del 15 marzo, il quale ha disciplinato la materia dei poteri speciali del Governo in relazione ai settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tale intervento normativo ha segnato il passaggio dal Golden Share al Golden Power. Il Golden Share, strumento introdotto negli anni ‘90 ed ereditato dalla tradizione britannica, consisteva in un sistema secondo il quale allo Stato venivano attribuite alcune partecipazioni azionarie aventi dei poteri speciali, quali ad esempio la possibilità di opporsi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti, il veto su alcune delibere societarie, il diritto di nominare i membri degli organi amministrativi. Tale regime è stato, tuttavia, considerato incompatibile con alcuni principi di libera circolazione dei capitali sanciti dai trattati comunitari. Ciò ha comportato la necessità di prevedere un nuovo sistema, quello del Golden Power. Con il D.L. 15/2012 il legislatore, in un’ottica di armonizzazione con i principi comunitari, ha così riscritto la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, definendone l’ambito soggettivo e oggettivo, le condizioni, nonché le procedure di esercizio.

Operatività e funzionamento del golden power

Dal punto di vista operativo l’istituto del Golden Power ha l’obiettivo di salvaguardare le imprese che operano in settori rilevanti e strategici per l’economia nazionale, quali la difesa, la sicurezza, l’energia, il trasporto e le comunicazioni. Viene così affidato al Governo l’esercizio di poteri speciali sia sugli assetti proprietari che sulle operazioni straordinarie delle imprese che operano in settori di grande importanza per il nostro Paese, in modo tale da evitare incursioni di soggetti esterni, soprattutto per ragioni di sicurezza nazionale. Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso procedure di valutazione all’esito delle quali il Governo può, ad esempio, opporsi all’acquisto di partecipazioni di controllo in società italiane attive nei settori strategici da parte degli attori stranieri extra UE, ovvero esercitare un potere di veto su specifiche delibere prese dai consigli di amministrazione delle società interessate. In altri casi il Governo può invece emanare dei decreti con cui autorizza un’operazione, prevedendo allo stesso tempo delle prescrizioni non ostative al completamento della stessa. D’altro canto, tali procedure vengono attivate direttamente dalle imprese, su cui grava l’onere di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo.

Dal D.L. 15/2012 ai successivi D.P.R. e D.P.C.M. e la normativa più recente

Accanto al D.L. 15/2012, il quale disciplina i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, da un lato, e dell’energia, trasporti e comunicazioni dall’altro, trovano spazio altresì numerosi D.P.R e D.P.C.M, susseguitisi nel corso dell’ultimo decennio ed emanati al fine di dettare un quadro chiaro circa le procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale a cui si applica il controllo sugli investimenti diretti esteri, le modalità organizzative e procedimentali per lo svolgimento delle attività interne propedeutiche all’eventuale esercizio dei poteri speciali, nonché le eventuali sanzioni amministrative a carico dei soggetti che violino gli obblighi di notifica, funzionali all’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo. Da ultimo vi sono stati degli interventi recenti, entrambi nel 2019, come il Regolamento UE 52/2019 e il D.L 105/2019, i quali hanno previsto una disciplina per settori di rilevanza di stampo più recente, come ad esempio l’intelligenza artificiale, la cyber-sicurezza, la sicurezza cibernetica e i media. A seguito dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto una consistente accelerazione sull’uso del Golden Power, il D.L 23/2020 (Decreto Liquidità) ne ha esteso l’operatività anche in relazione al settore agroalimentare, sanitario, farmaceutico e creditizio, nonché alle piccole e medie imprese, prorogandola fino al 31 dicembre 2022. Ciò principalmente al fine di consentire che in un periodo di grave crisi economica le imprese italiane fossero preda di speculazioni dettate da tale importante flessione. Infine, con il D.L. 14/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina”) il potere di veto del Governo è stato ampliato ad ogni delibera, atto od operazione dell'assemblea o degli organi di amministrazione delle imprese operanti in settori di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

In conclusione

È innegabile che nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad un esponenziale rafforzamento dei poteri speciali del Governo, con un graduale aumento del controllo da parte del potere esecutivo, motivato dalla strategicità dei settori di riferimento ed influenzato da valutazioni di carattere strategico e geopolitico. Allo stesso tempo la necessità alla base di tali poteri speciali è quella di orientare al meglio le politiche pubbliche, utilizzando oculate valutazioni e rimanendo sempre al passo con le tendenze mondiali. L’obiettivo è, dunque, quello di definire una strategia nazionale, favorendo nuovi investimenti nelle imprese nazionali al fine di consentire il loro sviluppo e avendo ben presente che il mantenimento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali è ben diverso dal controllo degli assetti proprietari. Da ciò ne consegue altresì, per gli operatori dei settori economici in cui il Golden Power può essere esercitato, la necessità di effettuare maggiori e più attente valutazioni in relazione alle operazioni straordinarie che intendono compiere, nonché essere complaint con gli obblighi di notifica a loro carico.

Avv. Andrea Grasso e Avv. Edoardo Pollara Tinaglia

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