L’esecuzione forzata

L’esecuzione forzata
L’art. 474 c.p.c. al comma 1, ricorda che: “'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Di fatto, il diritto oggetto del titolo esecutivo deve possedere le descritte caratteristiche affinché il creditore possa incardinare un'esecuzione finalizzata al soddisfacimento delle proprie pretese. A tal proposito, il comma 2 dello stesso articolo, invece, indica quali atti-documenti possono essere qualificati come titolo esecutivo.
Quando il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo?

Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra parte una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità (art. 1813 c.c.).

In virtù di tale definizione normativa è possibile ricondurre il contratto di mutuo nell’alveo dei titoli esecutivi grazie alla lettura combinata di tale disposizione con la citata previsione del Legislatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 474 c.p.c., secondo cui costituiscono titolo esecutivo, tra gli altri, le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.

Per ciò che attiene i requisiti che devono sussistere affinché un contratto di mutuo possa essere un titolo idoneo per un’esecuzione forzata, si rinvia alla precedente pubblicazione “il contratto di mutuo come titolo esecutivo”.

L’azione esecutiva fondata su un contratto di mutuo

Premesse tali brevi considerazioni è opportuno evidenziare che l’interesse concreto per la banca creditrice è la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del mutuatario, sulla base del solo contratto di mutuo.

La Banca è, quindi, sollevata dall’onere di dover ottenere una pronuncia giudiziale che accerti il diritto vantato verso il mutuatario. Tale aspetto, comporta certamente dei benefici di tipo economico in ordine alle spese da affrontare per l’ente creditizio.

Tuttavia, occorre in ogni caso che il contratto di mutuo sia munito della cosiddetta formula esecutiva che deve essere apposta da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia del titolo (art. 475 c.p.c.).

In tal senso, dunque, la banca creditrice non dovendosi preoccupare di ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo per accertare l’esistenza del credito, sarà legittimata a intraprendere un’azione di recupero nei confronti del mutuatario inadempiente, al fine di soddisfare le proprie pretese creditorie, sulla base del contratto di mutuo.

Sicché, poste in essere le attività preventive stragiudiziali, quali la trasmissione di solleciti e/o diffide di pagamento con cui si invita il debitore ad adempiere spontaneamente alle proprie obbligazioni pecuniarie, sarà possibile notificare, congiuntamente o meno all’atto di precetto, il contratto di mutuo in qualità di titolo esecutivo, quindi munito della formula esecutiva, ai fini dell’esecuzione in corso.

La riforma della giustizia: modifiche al processo esecutivo

Con la legge 206/2021, il Governo è delegato dal Parlamento ad adottare, entro il 24.12.2022, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile.

In tale prospettiva, è opportuno soffermarsi brevemente sulle modifiche in materia di esecuzione forzata che impatteranno anche sul processo incardinato in virtù di un contratto di mutuo in veste di titolo esecutivo.

Risulta, quindi, di grande interesse l’art. 1, comma 12, della legge delega, relativo all’adozione di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, il quale, in estrema sintesi e per ciò che interessa in tal sede, prevede l’abrogazione delle disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva, nonché la sostituzione dell’iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Mutui ipotecari oggetto di procedura esecutiva

Il c.d. Decreto Sostegni all’art. 40-ter (D.L. n.41/2021 convertito in Legge n. 69/2021), prevede che, ove una banca creditrice ipotecaria di primo grado abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, è conferita al debitore consumatore la possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo alla banca erogatrice del mutuo, ovvero un finanziamento ad una banca terza, con surroga nella garanzia ipotecaria, il cui ricavato verrà utilizzato per estinguere il mutuo esistente.

A tal fine è però necessaria la sussistenza di precise condizioni, le quali sono di seguito sinteticamente riportate (per elenco completo si veda l'art. 40-ter, D.L. 41/2021):

  1. il debito complessivo non deve essere superiore a euro 250.000;
  2. i mutuatari devono rivestire la qualifica di debitore esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare gravante sull’immobile adibito ad abitazione principale;
  3. la richiesta deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2022;
  4. il mutuo ipotecario dev’essere di primo grado;

In conclusione, si aggiunga che le rinegoziazioni e i finanziamenti menzionati possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Inoltre, presentata la richiesta, il Giudice dell’Esecuzione può, su istanza del debitore e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sospendere il processo esecutivo fino un massimo di 6 mesi.

Avv. Daniele Franzini e Avv. Pietro Vitucci

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