Legittimo l’accordo di prossimità che prevede la rinuncia all’indennità di mancato preavviso

Legittimo l’accordo di prossimità che prevede la rinuncia all’indennità di mancato preavviso
Avv. Francesca Frezza La Corte di Cassazione con sentenza n. 19660/2019 del 22 luglio 2019 ha affermato che, in presenza di una comprovata situazione di crisi aziendale, l’accordo di prossimità, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 comma 2 bis del d.l. n. 138 del 2011 convertito in legge n. 148 del 2011, che deroga alle previsioni del ccnl sull’indennità sostitutiva dovuta ai lavoratori licenziati senza preavviso è pienamente legittimo e non contrasta né con i principi della Costituzione, né con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali. Precisa infatti la Corte che con gli accordi di prossimità  le parti collettive, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 della citata norma ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e, pertanto, anche sulle "conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio". Nel caso di specie le parti collettive avevano sottoscritto un accordo con il quale avevano disciplinato le modalità di accesso all'esodo volontario cui, era noto, sarebbe poi seguita la procedura di licenziamento collettivo. In tale accordo avevano stabilito che l'azienda non avrebbe riconosciuto "alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso". La deroga, infatti, era stata introdotta proprio per far fronte a una ben nota situazione di crisi aziendale ed occupazionale. L'accordo derogatorio, pertanto, precisa la Suprema Corte, trasfuso nell'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di mobilità, non si pone in contrasto con principi dettati nella Carta Costituzionale né viola vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro, in quanto la deroga viene prevista, in sede collettiva, nel contesto di un bilanciamento di opposti interessi e con la finalità di ridurre l'impatto della situazione di esubero.
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