Legittimo il licenziamento qualora venga accertata la effettiva soppressione o redistribuzione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato

Legittimo il licenziamento qualora venga accertata la effettiva soppressione o redistribuzione delle mansioni svolte dal lavoratore licenziato
Avv. Francesca Frezza In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 30259 del 22 novembre 2018 ha ribadito tale concetto precisando altresì che il motivo oggettivo del licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Al giudice spetta esclusivamente il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato. Ne consegue che il Giudice dovrà valutare altresì l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, tuttavia, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite. Ne consegue che, una volta accertata, come nella specie, la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41 Cost., a giustificare il licenziamento.
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