Le somme rivendicate dai lavoratori per una illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro hanno carattere risarcitorio

Le somme rivendicate dai lavoratori per una illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro hanno carattere risarcitorio
Avv. Francesca Frezza L’illegittima riduzione unilaterale dell’orario di lavoro configura in capo al lavoratore un credito di natura risarcitoria, per il quale il riferimento alla retribuzione ha valore di mero parametro di liquidazione che esclude la responsabilità solidale in capo a committente. Alcuni lavoratori, dipendenti di un’azienda di pulimento, adivano il Tribunale di Venezia al fine di richiedere la condanna dell'azienda, datrice di lavoro, in solido con l'azienda appaltante, al pagamento di differenze retributive per l'illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro. La sentenza di condanna di entrambe le aziende convenute veniva confermata dalla corte di appello veneziana. La Suprema Corte, con sentenza n. 28517 del 6 novembre 2019, ha, viceversa, accolto il ricorso di legittimità del committente che riteneva estranea la propria responsabilità sul rilievo che le somme, pur spettanti ai lavoratori, avessero natura risarcitoria e non retributiva. La Cassazione ha precisato che la variazione unilaterale da parte del datore dell'orario di lavoro del dipendente da tempo pieno a parziale integra un'alterazione illegittima del trattamento economico pattuito, nel senso della sua riduzione non concordata (pure esigente la forma scritta), senza tuttavia la prestazione di attività lavorativa, né alcuna messa a disposizione di energie lavorative. Le somme dovute ai lavoratori, per le quali il riferimento alla retribuzione ha valore di mero parametro di liquidazione, in quanto aventi un rapporto causale con la prestazione lavorativa solo occasionale, hanno una natura risarcitoria che esclude la responsabilità solidale del committente, il cui ambito è limitato ai compensi aventi natura strettamente retributiva. Sulla base di tali rilievi la Suprema Corte ha escluso la sussistenza di una responsabilità in capo alla committente precisando che tale fattispecie è diversa dall'ipotesi di illegittimo esercizio di clausole elastiche che attengono ad una particolare penosità della prestazione. La natura risarcitoria del compenso relativo a detta variazione unilaterale esclude, quindi la responsabilità solidale del committente.
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