Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio

Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio

La pubblicazione di un articolo che, a distanza di anni, ripropone, con nome e cognome del protagonista, fatti ormai passati, non può ritenersi legittima, a meno che si tratti di personaggi tuttora al centro del pubblico interesse.

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 19681 depositata il 22 luglio scorso, sono così intervenute sul bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto d’informazione. In particolare, le Sezioni unite puntualizzano che, quando ripubblica avvenimenti e notizie che a suo tempo rivestivano interesse pubblico, il giornalista non sta esercitando il diritto di cronaca, ma quello alla rievocazione storica di quei fatti. Questo non esclude, secondo i giudici, che possano insorgere elementi nuovi per cui la notizia ritorni di attualità, ma «in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un’attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca». Sicuramente anche l’attività di rievocazione storica è utile per la collettività; ma, a meno che non riguardi protagonisti che hanno rivestito e rivestono tuttora un ruolo pubblico, «deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell’informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto».

In definitiva, l’interesse a conoscere un fatto, espressione del diritto a informare e a essere informati, «non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto», in quanto l’identificazione personale che, all’epoca, certo rivestiva un’importanza evidente, adesso potrebbe diventare irrilevante per l’opinione pubblica, una volta che il tempo è trascorso e la memoria collettiva è sbiadita.

Avv. Flaviano Sanzari

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