Le Sezioni Unite si pronunciano sulla disciplina applicabile in caso di tardività della contestazione disciplinare

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla disciplina applicabile in caso di tardività della contestazione disciplinare
Avv. Francesca Frezza La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso ricade ratione temporis, nella disciplina dell’articolo 18 della legge 300/1970 così come modificato dal comma 42, dell’articolo 1 della legge 92/2012 (riforma Fornero), comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso articolo 18 della legge n. 300/1970 A precisarlo è La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017 su ricorso promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva disposto la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ritenendo che il licenziamento era da considerarsi nullo per la mancanza della contestazione immediata. La Corte territoriale, infatti, aveva considerato che l’inerzia, di durata ragguardevole, del datore di lavoro nel procedere alla contestazione disciplinare del fatto al dipendente era significativa della rinunzia della parte datoriale e comportava l’estinzione del diritto potestativo di recesso. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, quindi, proponeva ricorso per cassazione il datore di lavoro con quattro motivi deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 7 e 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, e lamentando l’erroneità dell’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria debole (art. 18, comma 6, I. n. 300/70) o al più in luogo di quella indennitaria forte (art. 18, comma 5, della citata legge). Con ordinanza n. 10159 del 21.4.2017 la Sezione Lavoro di questa Corte aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato come questione di massima importanza quella concernente l’individuazione della tutela applicabile in caso di tardività della contestazione disciplinare per fatti ricadenti nella previsione dell’art. 18 della legge n. 300/70 nel testo vigente a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 42, della legge n. 91/2012, stante la non univocità del quadro giurisprudenziale al riguardo. In tale ordinanza si era, infatti, posto in evidenza che si registravano al riguardo due diversi orientamenti: uno che negava il carattere sostanziale al vizio della intempestiva contestazione disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria, e un altro che reputava, invece, l’immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento, la cui mancanza consentiva l’applicazione della tutela reintegratoria, anche nella vigenza del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Quest’ultimo orientamento, peraltro, è stato di recente confermato con la sentenza n. 2513 del 31.1.2017 della Sezione lavoro di questa Corte che ha ritenuto che, dal momento in cui il fatto non è stato contestato idoneamente ex art. 7 I. n. 300/70, lo stesso è “tanquam non esset” e, quindi, insussistente ai sensi del novellato art. 18. Le Sezioni Unite, nell’escludere l’applicabilità al caso in esame dei primi 3 commi dell’art. 18 l. 300/70 nella nuova formulazione introdotta dalla Legge Fornero (l: 92/2012), ha ritenuto altresì non condivisibile l’applicabilità del 4° comma della norma citata in quanto tale tutela è contemplata per il caso di licenziamento ritenuto gravemente infondato in considerazione dell’accertata insussistenza (o manifesta insussistenza per l’ipotesi di cui al citato settimo comma) del fatto. Il problema, secondo le Sezioni Unite, è stabilire a quale forma di tutela indennitaria far ricorso, se cioè a quella forte, di cui al quinto comma, o a quella debole, di cui al sesto comma dell’art. 18 della legge n. 300/70 e la soluzione discende sostanzialmente dalla valenza che si intende attribuire al principio della tempestività della contestazione dell’illecito disciplinare. Le Sezioni Unite concludono, quindi,: “in definitiva, il principio di diritto che va affermato nel caso di specie è il seguente: La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970.” Ne consegue che se il datore di lavoro viola i doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c.,, ritardando oltremodo e senza un’apprezzabile giustificazione la contestazione disciplinare, il problema non è più quello della violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, quanto piuttosto l’altro della interpretazione secondo buona fede della volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro. Invero, l’inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore può essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell’insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse. E se è vero che ciascun contraente deve restare vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la successiva e tardiva contestazione disciplinare non può che assumere il valore di un inammissibile “venire contra factum proprium”, la cui portata di principio generale è stata ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità argomentando proprio sulla scorta della sua contrarietà ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod .civ.
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