Le garanzie rilasciate dal fondo per le PMI non dovranno essere segnalate in centrale rischi tra le garanzie ricevute fino al 31.12.2023

Le garanzie rilasciate dal fondo per le PMI non dovranno essere segnalate in centrale rischi tra le garanzie ricevute fino al 31.12.2023
“Le garanzie rilasciate dal Fondo PMI ai sensi dell’art.1, commi 55 e 55-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 non devono essere segnalate in Centrale dei rischi tra le garanzie ricevute fino al 31 dicembre 2023, in continuità con il regime previsto fino al 31 dicembre 2022”.

Questo quanto stabilito da Banca d’Italia con Comunicazione del 27 gennaio 2023.

Sono pervenute alla Banca D’Italia alcune segnalazioni concernenti l’opportunità di segnalare in Centrale Rischi le garanzie erogate in favore delle PMI dal Temporary Framework in forza degli artt. 55 e 55 bis dell’art.1 Legge 234/2021.

Come noto, era inizialmente fissata per il 30 giugno 2023, poi prorogata al 31 dicembre 2023, la scadenza del Temporary Crisis Framework (ovvero la carta di aiuti alle PMI adottata dalla Commissione Europea in ragione della crisi geopolitica mondiale causata dal conflitto Russo-Ucraino, che ha investito senz’altro in particolar modo le Piccole-Medie Imprese),

Ebbene Banca D’Italia ha risposto negativamente ai quesiti, affermando che le garanzie rilasciate dal Fondo PMI non devono essere segnalate in Centrale dei rischi tra le garanzie ricevute fino al 31 dicembre 2023, in continuità con il regime previsto fino al 31 dicembre 2022.

Ciò anche in ragione del fatto che la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), all’art. 1, co. 392 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonchè il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi russo/ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.

Avv. Michela Chinaglia

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