Le dimensioni dell’azienda incidono sull’obbligo di disporre adattamenti organizzativi al fine di conservare il posto di lavoro di un lavoratore inidoneo alla mansione

Le dimensioni dell’azienda incidono sull’obbligo di disporre adattamenti organizzativi al fine di conservare il posto di lavoro di un lavoratore inidoneo alla mansione
Avv. Francesca Frezza E’ legittimo il licenziamento irrogato al dipendente non più idoneo rispetto alla mansione per la quale è stato assunto, qualora la riorganizzazione aziendale necessaria per consentirgli di rimanere in servizio risulti troppo gravosa sul piano finanziario o sia tale da determinare un pregiudizio per gli altri addetti del reparto. Questo quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 18556 del 10 luglio 2019. Il caso riguarda un lavoratore dichiarato inidoneo parzialmente alle mansioni che veniva licenziato per impossibilità sopravvenuta. Nel corso del giudizio di impugnativa promosso dal lavoratore, la Corte d’Appello di Torino dichiarava la legittimità del licenziamento. La corte territoriale, all’esito anche di una consulenza medico legale, rilevava che il lavoratore ricorrente era stato ritenuto idoneo a svolgere solamente alcune attività, che avrebbero comportato a carico dell’azienda una diversa organizzazione del lavoro nel reparto; organizzazione troppo costosa in proporzione alle dimensioni della società e tale da aggravare la posizione degli altri dipendenti. La Cassazione ha precisato che ai fini della legittimità del licenziamento, oltre alla verifica del repêchage, si deve effettuare anche  l'ulteriore controllo sulla impossibilità di effettuare adattamenti organizzativi  che consentano al lavoratore di essere utilizzato considerando la sua ridotta capacità lavorativa. Gli accorgimenti tecnici, tuttavia, devono assicurare un bilanciamento tra l’interesse aziendale e quello del lavoratore. Secondo la Suprema Corte il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica è da considerare legittimo, quindi, non solo se non vi siano posizioni alternative nell’organizzazione aziendale, ma anche nel caso in cui, pur essendo astrattamente possibile una nuova assegnazione, essa implichi una modifica dell'organizzazione interna che risulti gravosa per le dimensioni e le caratteristiche dell'impresa sul piano finanziario o che sia foriera di arrecare pregiudizio alla posizione ed alle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido.  
Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori