L’azienda utilizzatrice è tenuta a rispondere dei danni causati dal personale in somministrazione

L’azienda utilizzatrice è tenuta a rispondere dei danni causati dal personale in somministrazione
Avv. Francesca Frezza La responsabilità ex articolo 2049 c.c. grava sull'utilizzatore, sul soggetto, quindi, che ha inserito il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l'occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità. Con ordinanza n. 31889 del 6 dicembre 2019 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla società utilizzatrice nei confronti dell’agenzia di somministrazione, che rivendicava il risarcimento per i danni causati, a seguito di un sinistro stradale, da un dipendente somministrato durante il periodo di missione. Secondo i Giudici di legittimità il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione. L’utilizzatore, pertanto, risponde direttamente di tutti i fatti illeciti commessi, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, in virtù della posizione conferita all’interno della propria struttura imprenditoriale. Dal momento che l'art. 2049 c.c. non fonda la responsabilità sulla formale dipendenza di chi compie il fatto illecito, ritenendo piuttosto decisiva la direzione ed il controllo effettivo della prestazione lavorativa, per la Corte dei danni causati dal personale in somministrazione non può che risponderne l’utilizzatore. L'utilizzatore, precisa la Corte, è il predisponente che inserisce nella struttura lavorativa il lavoratore. E ciò discende dal contratto di somministrazione, così come è legalmente configurato laddove si assegna all'utilizzatore l'interesse nel senso di elezione/identificazione dell'incombenza lavorativa, nonché la direzione e il controllo della stessa. Attribuire la responsabilità a chi non ha, finché e perché il lavoratore è "in missione", potere alcuno di direzione e di controllo sulla sua attività non è compatibile con l'articolo 2049 c.c., che reca insito il precetto del padrone o committente concretizzante il lavoro da svolgere come fonte di responsabilità di chi lo impone per l'attività di chi lo riceve. Chi infatti adibisce il lavoratore all'esercizio delle concrete incombenze è, per legge, l'utilizzatore. L'attribuzione di responsabilità al somministratore verrebbe a cagionare una sorta di regressione della vicenda giuridica esecutiva, riportando il lavoratore allo stadio in cui, non essendo ancora stato inviato in missione all'utilizzatore, è comunque sotto il controllo e la direzione del datore di lavoro ai fini della istruzione generale per l'attività che però sarà in seguito concretizzata dalle direttive dell'utilizzatore. Sostenere una responsabilità di chi lo ha inviato significa esternare l'attività del lavoratore dalla struttura dell'utilizzatore, laddove nella figura della somministrazione tale attività, per adempiere l'obbligo dello stesso somministratore nei confronti dell'utilizzatore, deve essere espletata esclusivamente nell'ambito della struttura organizzativa dell'utilizzatore e sotto le direttive e i controlli di quest'ultimo.    
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