L’azienda non può recedere ante tempus da un contratto collettivo

L’azienda non può recedere ante tempus da un contratto collettivo
Avv. Francesca Frezza Ove al contratto collettivo sia stata apposta una clausola di durata, la stessa, in virtù di quanto disposto dall'art. 1372 c.c., vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito e nessuno di essi può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall'organizzazione sindacale di appartenenza. Il caso riguarda un giudizio promosso da una organizzazione sindacale a seguito di una disdetta anticipata del contratto collettivo di lavoro da parte di una azienda del settore metalmeccanico la quale provvedeva, poi,  a stipulare con alcune organizzazioni sindacali un nuovo contratto che applicava a tutti i lavoratori. L’organizzazione sindacale non firmataria del nuovo contratto di lavoro, ritenuta l’antisindacalità della condotta aziendale, adiva, quindi, il Tribunale di Torino. Il Tribunale di Torino, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, respingeva la domanda con sentenza solo parzialmente riformata dalla locale Corte di Appello che riteneva legittima la stipula di un nuovo contratto collettivo. La Corte territoriale riteneva, infatti, che, per effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo FIAT, l’azienda non era tenuta più a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall'associazione del settore. La Cassazione, investita della questione, con sentenza del 20 agosto 2019 n. 21537, in integrale riforma della decisione della Corte di Appello torinese, ha invece affermato che nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali. All’azienda, appartenete ad un sistema contrattuale, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con i sindacati. Sulla base di tale principio, ritenuto consolidato, la Cassazione ha affermato che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del vigente contratto collettivo anche se accompagnata da un congruo termine di preavviso. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che solo al momento della scadenza contrattuale è possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c.
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