Nel caso in cui una pluralità di atti sia riqualificata nella fattispecie di cessione di azienda, il relativo avviso di rettifica ovvero di liquidazione dell'imposta di registro va emesso e notificato entro tre anni dalla registrazione dell'ultimo atto : così ha stabilito la Cassazione , pronunciandosi il 13 luglio scorso.
Cessione d'azienda e imposta di registro
La fattispecie di cessione di azienda si verifica allorquando venga posta in essere una cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio dell'impresa . L'imposta di registro è un'imposta indiretta che ha quale presupposto il compimento di determinati atti giuridici, assunti quale indice della capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere. La cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro, riduzione del 3% sul valore dell'azienda , ad eccezione del valore degli immobili, che sono invece assoggettati alla tassazione secondo il valore venale in comune commercio.
Il caso in esame
La ricorrente Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione di azienda il conferimento del ramo di azienda nonché la cessione della partecipazione totalitaria delle società resistenti, richiedendo l'imposta di registro proporzionale sul valore dichiarato dalla cessione. Successivamente, trascorsi tre anni dalla registrazione dell'ultimo atto integrativo della fattispecie di cessione di azienda, l'amministrazione aveva notificato l' avviso di rettifica del valore di cessione dichiarato in atti, nonché il relativo avviso di liquidazione di maggiore imposta dovuta sul più elevato valore accertato.
La conclusione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, standondo che l'amministrazione avrebbe dovuto riqualificare l'atto ed altresì rettificare la base imponibile dichiarata dal contribuente, al fine di richiedere l'imposta proporzionale dovuta, entro tre anni a partire dalla registrazione dell'ultimo atto della serie negoziale posta in essere dal contribuente. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate era così decaduta dalla facoltà di accertare il maggior valore dell'azienda ceduta ed altresì di richiedere l'imposta dovuta.
Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria