Avv. Francesca Frezza
Non può riconoscersi alcun giuridico rilievo all'affidamento risposto su un contratto geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro.
Il caso riguarda una lavoratrice, assunta da una azienda partecipata a seguito di una procedura concorsuale, veniva licenziata all’esito di un giudizio penale che aveva accertato l’illegittimità dell’assunzione per effetto dell’alterazione della graduatoria da parte di un amministratore.
La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma assumendo la sua estraneità agli illeciti penali accertati dalla magistratura e chidendo la reintegra nel posto di lavoro.
Il Tribunale respingeva la domanda dichiarando la nullità del rapporto di lavoro costituito alle dipendenze dell’azienda partecipata per violazione delle procedure.
La Corte di Appello confermava la decisione.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 luglio 2019 n. 20415, nel respingere il gravame, ha affermato che la regola che impone l'individuazione del contraente sulla base di una graduatoria formulata all'esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette necessariamente sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto irrilevante l’estraneità della lavoratrice nell’alterazione della graduatoria in quanto, ove pure accertata la sua consapevolezza, non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro.
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