L’assunzione in data antecedente il licenziamento non determina l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

L’assunzione in data antecedente il licenziamento non determina l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Avv. Francesca Frezza Una lavoratrice divenuta inidonea al lavoro veniva licenziata per impossibilità sopravvenuta alla prestazione. La lavoratrice contestava il licenziamento affermando che poco prima del licenziamento la società aveva provveduto ad assumere altro personale con mansioni compatibili con le sue limitazioni lavorative impedendo in tal modo il repechage. La domanda veniva accolta dal Tribunale di Messina con sentenza confermata dalla locale Corte di Appello che, nel respingere il reclamo della società operante nel settore sanitario, affermava che la dimostrata assunzione di un lavoratore nella imminenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinava l’illegittimità del recesso intimato. La Corte di Cassazione con sentenza del 3 agosto 2018 n. 20497, nell’accogliere il ricorso della società ha, viceversa,  precisato che la verifica della esistenza nell'organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente, al fine della corretta applicazione del principio del «repechage», non può che essere contestuale all'intimazione del licenziamento cioè al momento nel quale il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto in ragione della rilevata incompatibilità del dipendente con le mansioni di originaria adibizione. La Suprema Corte precisa, infatti, che “in base alle esigenze di tutela della libertà di impresa ex art. 41 Cost., la condivisibile giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata ha escluso, con riferimento all'onere del « repechage» del lavoratore in mansioni compatibili, l'obbligo di alterazione dell'organizzazione tecnico produttiva al fine di consentire l'inserimento del lavoratore divenuto inidoneo”. Salvo il limite del rispetto della correttezza e buona fede  non è configurabile, quindi, un obbligo in capo al datore di lavoro di prefigurarsi, in un momento antecedente al suo realizzarsi, la possibile, futura, eventuale situazione di incompatibilità e di modulare le proprie scelte tecnico organizzative in funzione di tale ipotesi.
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