L’Assessment sugli effetti della Raccomandazione della Commissione Europea per il contrasto alla pirateria degli eventi sportivi del 4.5.2023 conferma che la piaga della pirateria non si è attenuata. Per una efficace cooperazione è indispensabile la responsabilizzazione degli intermediari.
La Raccomandazione del 2023 e le sue finalità
La Raccomandazione del 4 maggio 2023 sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta mirava a rafforzare il contrasto alle trasmissioni illecite di tali eventi senza modificare il quadro normativo europeo. In particolare, la Raccomandazione invitava le parti interessate ad adottare misure efficaci ed appropriate, in particolare promuovendo il trattamento tempestivo delle segnalazioni da parte degli intermediari e l’utilizzo delle ingiunzioni dinamiche negli Stati membri, nel rispetto delle necessarie garanzie. Enfasi veniva inoltre posta sulla necessità di cooperazione tra i diversi operatori di mercato e tra le autorità nazionali nell’intera Unione europea. Infine, la stessa Raccomandazione sottolineava l’importanza delle attività di sensibilizzazione nei confronti di un fenomeno troppo spesso “socialmente accettato” come la pirateria.
L’assessment sugli effetti della Raccomandazione
A distanza di oltre due anni dalla Raccomandazione, la Commissione ha pubblicato un Assessment sugli effetti della stessa, affermando in modo chiaro che la Raccomandazione non ha generato un impatto significativo sul livello complessivo di pirateria live. Le trasmissioni non autorizzate rimangono elevate e particolarmente diffuse nei periodi di concentrazione degli eventi sportivi. In particolare, l’Assessment riconosce che il carattere non vincolante della Raccomandazione ne ha limitato l’efficacia, con la conseguenza di un quadro sostanzialmente invariato, in cui la pirateria continua a godere di un vantaggio operativo rispetto agli strumenti di tutela disponibili.
La criticità principale: rimozioni lente e inefficaci
I risultati dell’Assessment sono peraltro coerenti con quanto rilevato da un recente studio di Grant Thornton. Pur in un contesto complessivamente stagnante, occorre segnalare divari significativi tra le diverse tipologie di intermediari, e più in particolare una netta distantza tra le piattaforme online e gli altri provider (hosting e non). In particolare, è stato rilevato da parte di questi ultimi un tasso di sospensione dell’accesso ai contenuti trasmessi illegalmente durante l’evento live inferiore al 10% dei casi, rispetto a un tasso medio di sospensione del 96% da parte delle piattaforme online (durante l’evento live). Si tratta di dati che, nella loro chiarezza, oltre ad inquadrare il problema dovrebbero suggerire possibili soluzioni.
La necessarietà delle ingiunzioni dinamiche
Come prevedibile, la Commissione ha riconosciuto il ruolo centrale delle ingiunzioni dinamiche nel contrasto alla pirateria. Queste possono essere definite come provvedimenti che consentono ai titolari di diritti di ottenere il blocco in tempo reale, con aggiornamenti continuativi, di nomi a dominio e indirizzi IP utilizzati per trasmettere illegalmente eventi live, adattandosi alle rapide tecniche di elusione della pirateria (che opera continuamente variazioni dei nomi a dominio dedicati).
Il ridimensionamento delle preoccupazioni riguardanti il c.d. overblocking
Un altro passaggio molto rilevante riguarda il rischio di overblocking. Come suggerisce il nome, si tratta dell’eventualità del blocco involontario di contenuti leciti a causa di ingiunzioni (spesso dinamiche) mirate a risorse illecite. L’Assessment ridimensiona tali preoccupazioni, affermando in termini chiari che “Nel complesso, le informazioni disponibili suggeriscono che il numero di episodi segnalati relativi al blocco di contenuti legittimi appare molto limitato rispetto al numero complessivo di ingiunzioni dinamiche emesse a seguito dell’adozione della Raccomandazione”.
Sedi legali extra-europee, ma infrastrutture europee
Con riferimento alle preoccupazioni espresse dai titolari dei diritti, ne vengono indicate in via generale tre. Una prima di tipo giuridico: (i) molti hosting provider non sarebbero sufficientemente “incentivati” (rectius responsabilizzati) a rimuovere rapidamente i contenuti illeciti segnalati. Le altre due ragioni sono invece di natura fattuale: (ii) la gestione lenta delle segnalazioni inviate nei fine settimana e al di fuori dell’orario lavorativo, quando solitamente si svolgono le principali attività sportive, che appare invero facilmente superabile attraverso l’adozione di opportune misure organizzative e tecniche. Da ultimo, il dato per cui (iii) molti operatori sono localizzati al di fuori dell’Unione Europea, e pertanto al di fuori della giurisdizione degli Stati membri. Quest’ultima affermazione non tiene tuttavia in considerazione il fatto che la gran parte delle attività illecite legate alla pirateria si avvale di data center situati nell’UE. Tuttavia, ulteriori analisi forensi condotte dai membri di LCC hanno rivelato che quasi tutti i servizi di pirateria registrati al di fuori dell’Europa si basano su server ospitati in tutta l’UE per fornire contenuti piratati ai consumatori europei. Ciò avviene perché la prossimità è essenziale per garantire una buona qualità del servizio (illegale). Secondo quanto dichiarato dalla Live Content Coalition, la percentuale reale di servizi di pirateria ospitati in Europa supererebbe ampiamente l’85%.
La cooperazione è possibile solo attraverso la responsabilizzazione degli intermerdiari
Nonostante l’Assessment appaia a più riprese lusinghiero nei confronti del regime di “chiarezza normativa” stabilito con il Digital Services Act, forse non enfatizza adeguatamente l’apporto della “Direttiva Copyright”. Infatti, occorre sottolineare come siano stati soprattutto i “best efforts” imposti dall’art. 17 della Direttiva che hanno indotto (o costretto) le piattaforme di condivisione di contenuti online ad adottare i più efficaci strumenti tecnici per il contrasto alla pirateria. Di tale esperienza occorrerebbe tenere massimamente conto, ancor più in relazione agli ottimi (e purtroppo isolati) dati delle piattaforme rispetto agli altri provider, per come emergenti dallo stesso Assessment. In altre parole, si tratta della conferma empirica di un dato di per sé intuitivo: laddove l’adozione di nuove misure e l’adempimento di richieste dei titolari e provvedimenti delle autorità rappresenta un onere, talvolta anche gravoso, per gli intermediari, solo la piena e puntuale responsabilizzazione degli stessi può indurli ad intervenire efficacemente. In altre parole, senza responsabilizzazione, i pur sacrosanti appelli alla cooperazione sono destinati a rimanere solo sulla carta.
L’apertura a nuovi interventi e misure
Significativa la breccia aperta nelle conclusioni della stessa Commissione, che annuncia la valutazione di ulteriori interventi e misure: “Sebbene questa valutazione evidenzi che sono stati compiuti alcuni progressi nella lotta alla pirateria di eventi in diretta, permane al contempo un livello complessivo stagnante di pirateria online (...). Alla luce di quanto sopra, la Commissione esaminerà le aree in cui potrebbero essere adottate ulteriori azioni per affrontare più efficacemente la pirateria di eventi in diretta a livello dell’UE. Valuterà inoltre il contributo dei diversi intermediari online nella lotta contro la pirateria online nel contesto delle discussioni del DSA Board e dei suoi gruppi di lavoro. La Commissione esplorerà altresì se siano necessarie nuove misure per garantire un uso più ampio e coerente delle ingiunzioni dinamiche tra gli Stati membri e una cooperazione transfrontaliera più sistematica tra le autorità nazionali”.
Tali considerazioni sembrano trasmettere la consapevolezza della Commissione che la “cassetta degli attrezzi” dell’anti-piracy non sia ad oggi adeguata. Non resta che attendere per scoprire se anche l’eventuale proposta di nuovi strumenti si fonderà sulla concreta ponderazione dei dati, non confortanti, rilevati nell’Assessment.