L'articolo 15 della Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e la sua trasposizione in Italia

L'articolo 15 della Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e la sua trasposizione in Italia
La Direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva 2019/790/EC – di seguito “Direttiva Copyright”) ha il pregio di armonizzare il quadro normativo europeo del diritto d’autore applicato alle nuove tecnologie e ad internet. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la Direttiva Copyright entro giugno 2021, termine evidentemente disatteso dalla maggior parte di essi. L’Italia, a seguito di un’ampia consultazione pubblica, ha finalmente approvato il testo definitivo di decreto legislativo di recepimento, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avverrà a breve. Nel prosieguo, si propone un’analisi dell’articolo 15 della Direttiva Copyright “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online” e del suo recepimento in Italia all’interno della Legge sul diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633).
L’art 15 della Direttiva Copyright

L’articolo 15 della Direttiva Copyright introduce un nuovo bilanciamento dei diritti di cui sono titolari, da un lato, i c.d. gestori dei servizi di aggregazione automatica di notizie, dall’altro, gli editori e gli autori delle opere di carattere giornalistico. La norma riconosce, in favore degli editori di giornali e nei confronti dei prestatori di servizi della società dell’informazione – quali aggregatori automatici di notizie – un diritto connesso al diritto d’autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico online non autorizzata delle opere di carattere giornalistico; gli aggregatori automatici di notizie fungono, infatti, da veri e propri intermediari tra gli utenti e l’editore, facilitando la ricerca delle notizie sul web tramite l’utilizzo di parti di articoli quali, ad esempio, il titolo, un breve estratto o un’immagine.

Tale tutela non è prevista in caso di pubblicazioni ad uso privato, a carattere non commerciale nonché per i c.d. “testi brevi” e per i collegamenti ipertestuali; inoltre, ha una durata limitata pari a due anni, a partire dalla data di pubblicazione dell’opera giornalistica online. L’articolo 15 introduce, poi, l’importante misura dell’“equo compenso” a favore degli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico, da determinarsi sulla base dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo di dette pubblicazioni da parte dei servizi di aggregazione automatica di notizie.

Come si evince dal Considerando 54 della Direttiva, la normativa in commento sembrerebbe facilitare la concessione di licenze e la valorizzazione economica delle pubblicazioni giornalistiche online; l’intento è, quindi, prettamente pubblicistico e finalizzato a garantire il massimo pluralismo informativo nel dibattito sociale e politico. 

Molte piattaforme digitali hanno già intrapreso ogni azione necessaria finalizzata a stabilire e perfezionare accordi con gli editori; a titolo esemplificativo, in data 21 ottobre 2021, Facebook ha annunciato di aver raggiunto un accordo di licensing con APIG (“Alliance de la presse d’information generale”), un'associazione di editori francese, impegnandosi a pagare i diritti di pubblicazione dei loro contenuti.

Trasposizione dell’articolo 15 in Italia

L’articolo 15 della Direttiva Copyright è stato recepito all’interno dello schema di decreto legislativo italiano. La Legge italiana sul Diritto d’autore vedrà infatti l’introduzione del nuovo articolo 43-bis.

Il progetto di trasposizione ha sicuramente il merito di specificare alcuni passaggi della corrispondente disposizione europea come, ad esempio, la nozione di “brevi estratti” da intendersi come “qualsiasi porzione di pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità”. Anche la norma italiana recepisce il principio dell’equo compenso, stabilendo che spetta all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito “AGCOM”) adottare un regolamento per l'individuazione dei criteri per la determinazione dello stesso, tenendo conto di una serie di fattori che vanno dal numero di consultazioni online dell'articolo ai ricavi pubblicitari ottenuti.

Considerazioni conclusive

Come auspicato dalla Commissione Europea, l’art. 15 può rivelarsi un efficace strumento di cooperazione tra aggregatori di notizie (Google - individuato come principale destinatario della disposizione - Facebook, Microsoft, ecc.) ed editori di pubblicazioni di carattere giornalistico. D’altro canto, la disposizione di recepimento italiana non è stata esente da critiche. Da un lato, infatti, è stato da molti contestato l’obbligo di informazione sussistente in capo ai fornitori di servizi della società dell'informazione e agli editori; al fine di determinare l’ammontare dell’equo compenso tali soggetti sono infatti obbligati a fornire “ogni dato idoneo a determinare la misura”.

La legge di trasposizione italiana sembrerebbe quasi ispirarsi al News Media Bargaining Code australiano, che obbliga le piattaforme digitali dominanti a stipulare appositi accordi economici con gli editori, al fine di ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti di carattere giornalistico.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Micol Sabatini

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