Avv. Francesca Frezza
In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.
Il caso riguarda una azienda ferroviaria che aveva pubblicato un bando per la selezione di un capo stazione che imponeva una altezza minima di 1 metro e 60 centimetri ai fini della partecipazione.
Una lavoratrice avente una altezza inferiore a quella minima adiva il Tribunale di Roma al fine di vedere accertare il carattere discriminatorio del requisito fisico indicato per accedere a tale lavoro. Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza confermata dalla locale corte di appello. La Corte di appello condivideva, quindi, la valutazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto la sussistenza di una discriminazione indiretta, in materia di accesso al lavoro siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica.
La Cassazione, con sentenza n. 3196 del 4 febbraio 2019, nell’evidenziare che un determinato requisito fisico imposto per lo svolgimento di una mansione può non ritenersi discriminatorio ove giustificato da una finalità legittima, ha respinto il ricorso rilevando che la corte di appello aveva accertato che la società non aveva ottemperato al proprio onere probatorio omettendo di fornire una prova rigorosa della rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere.
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