L’adeguamento del sistema delle eccezioni e limitazioni nella direttiva copyright

L’adeguamento del sistema delle eccezioni e limitazioni nella direttiva copyright
L'art. 5 e l'eccezione di insegnamento

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale , che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, si è posta l' obiettivo di riformare il settore del diritto d'autore, nell'ambito del mercato unico digitale, attraverso una serie di articolati interventi.

Più in generale l'intento è quello di armonizzare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore alla luce delle mutate esigenze derivanti dagli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale. Da notare come le precedenti direttive in materia erano ormai piuttosto datate: 2001/29/CE (Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 96/9/CE (Direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati).

In particolare, si evidenzia l'urgenza palesata dal legislatore europeo di disciplinare il tema dell'accesso ai contenuti, specie in un mercato come quello online che postula velocità nelle transazioni e al contempo legalità. In quest'ottica gli interventi sono stati declinati in una serie di misure tra cui quelle volte ad adeguare il quadro giuridico delle eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale. La direttiva introduce, infatti, nuove eccezioni o restrizioni (artt. 3-6), che divergono dall'impianto della direttiva precedente 2001/29 in particolare per il carattere della loro obbligatorietà nell'adozione da parte degli Stati membri.

Pare significativo premettere come, a valle degli interventi proposti con la direttiva Copyright si mantenga sempre salvo il principio del three step test , richiamato al Cons. 6, secondo cui le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva invitate a tendere al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utenti, dall'altro: “Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti”.

Le implicazioni dell'eccezione di insegnamento nel sistema interno

Esaminando sommariamente la portata dell'art. 5 per consentire agli istituti di istruzione di utilizzare digitalmente parti di opere e di materiali protetti per attività didattiche, anche ove svolte online o nell'ambito di programmi transfrontalieri, viene introdotta un'eccezione obbligatoria volta a favorire l'utilizzo di opere, mediante strumenti digitali (ad esempio, lavagne elettroniche) ovvero a distanza (ad esempio, corsi online), per finalità illustrative ad uso esclusivamente didattico.

Il legislatore europeo impone però due condizioni, ovvero che tale utilizzo di opere e materiali protetti debba avvenire sotto la responsabilità di un istituto di istruzione o con strumenti elettronici accessibili solo a studenti e docenti. Inoltre si richiede che tale utilizzo venga accompagnato, ove possibile, dall'indicazione della fonte e naturalmente che sia giustificato dai fini non commerciali dell'attività didattica.

Questa previsione sembrerebbe inserirsi in continuità, o comunque quale specificazione di quanto previsto dall'art. 70 della legge 633/1941 in tema di riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ha posto a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. Al fine di non pregiudicare eccessivamente gli interessi dei titolari dei diritti, agli Stati membri è, infatti, concesso il diritto di prevedere un equo compenso per l'utilizzo di dette opere (paragrafo 4) e di escludere l'applicazione di conto salvo ove il materiale sia facilmente reperibile attraverso un regime di licenze (paragrafo 2).

Dubbio in sede di implementazione

La riforma introdotta sottopone in sede di implementazione numerosi interrogativi sulle modalità con cui il legislatore nazionale dovrà recepire il testo. Ad esempio, con riferimento alla previsione dell'equo compenso, la sfida sarà quella di evitare sovrapposizioni con altri prelievi di forma equitativa, come ad esempio la copia privata. Basti pensare a un dispositivoquali le lavagne elettroniche, su cui senz'altro già si è assolta la copia privata, ed ora si potrebbe addivenire ad un compenso ulteriore specifico per le suddette finalità didattiche. Inoltre, come previsto dal considerando 21 della direttiva, gli Stati membri sono liberi di specificare, per le diverse tipologie di opere o altri materiali, la porzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità illustrative ad uso didattico; sarà dunque fondamentale mantenere, in ottica step a tre fasi, il giusto bilanciamento tra esigenze di accesso alla conoscenza e preclusione dallo sfruttamento economico delle proprie opere per gli aventi diritto.

Il fatto che la norma lasci gli Stati membri liberi di escludere l'applicazione dell'eccezione o limitazione per specifici utilizzi o tipologia di opere, (l'eccezione sic et simpliciter rischierebbe di travolgere il delicato mercato degli spartiti musicali o dei testi dell'editoria scolastica), condizionando tale ipotesi alla presenza sul mercato di opportune licenze in grado di facilitare l'accesso, lascia intendere come il legislatore europeo volesse incentivare meccanismi di licenze, in alcuni casi anche nella forma collettiva estesa, atti ad andare incontro alle necessità e specificità degli istituti di istruzione.

Infine, con riguardo ai beneficiari di detta eccezione, è da notare come il testo della direttiva non offra una puntuale definizione di “istituto di istruzione”, mentre sarebbe molto utile comprendere se la preclusione delle finalità commerciali consenta di ricomprendere solo realtà pubblica o anche quelle private (si pensi alla molteplicità di scuole e università private parificate), e, qualora il riferimento sia ad entrambe, a quali condizioni.

 

Avv. Maria Letizia Bixio

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