La verità putativa non può basarsi sulla sola giustificazione di avere riferito fatti appresi dall'autorità giudiziaria

La verità putativa non può basarsi sulla sola giustificazione di avere riferito fatti appresi dall'autorità giudiziaria
Avv. Flaviano Sanzari Il rispetto della verità putativa non può dirsi sussistente solo perché l’autore abbia riferito fatti appresi da una fonte giudiziaria, poliziesca o amministrativa. Sussiste solo se l’autore riferisca dove abbia appreso quei fatti; non taccia fatti connessi o collaterali di cui sia a conoscenza; non ricorra ad insinuazioni allusive con riferimento ai fatti riferiti; si attivi con zelo e prudenza nel vagliare la verosimiglianza dei fatti riferiti. In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 27592 del 29 ottobre scorso, ha chiarito che colui il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti, ha sempre e comunque il dovere:
  1. a) di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti direttamente noti al giornalista;
  2. b) di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente collegabili ai primi da mutarne il significato, come ad esempio nel caso l’articolista taccia sul fatto che le indagini di cui si da conto risalivano a molti anni addietro;
  3. c) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà.
I suddetti precetti costituiscono presidio della presunzione di non colpevolezza, la quale impedisce al giornalista di suscitare ad arte nel lettore la ferma opinione che una persona non condannata debba reputarsi colpevole.    
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