La verità dei fatti legittima la critica sferzante

La verità dei fatti legittima la critica sferzante
Avv. Flaviano Sanzari I siti internet diversi dalle testate giornalistiche online non godono delle stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa con riferimento allo strumento cautelare del sequestro; peraltro, tutte le forme di comunicazione telematica quali forum, blog, social network, newsletter sono espressione del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero, di cui costituiscono estrinsecazione le manifestazioni di critica e le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse. La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto; l’esercizio del diritto in parola consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta. Si tratta di principi tutti ribaditi dalla Cassazione civile, con ordinanza n. 14370 del 27.5.2019, tramite la quale la Suprema Corte ha ripercorso, in via generale, l’individuazione dei requisiti caratterizzanti l’esercizio delle esimenti dei diritti di cronaca e critica, consistenti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Con riferimento specifico al diritto di critica, però, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali. Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni in contesti quali, ad esempio, quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario. Si è poi osservato che continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale consente il ricorso anche a parole sferzanti, nella misura in cui esse siano correlate al livello della polemica. Tale considerazione è tanto più valida, allorché il giornalista ricorra ad argomenti ironici o satirici. È infatti noto che lo scritto satirico mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti; nell’apprezzare il requisito della continenza, allora, il giudice deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione. Il limite insuperabile, anche in tal caso, è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo.
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