La validità delle fideiussioni prestate secondo le condizioni uniformi dell’ABI

La validità delle fideiussioni prestate secondo le condizioni uniformi dell’ABI
I Giudici di legittimità hanno sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sulla questione della validità dei contratti di fideiussione bancaria riproducenti lo schema contrattuale 'tipo' predisposto dall'ABI.
La fideiussione

Il codice civile definisce fideiussore “ colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui ”.

La normativa antitrust

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cd Legge antitrust ) vieta le intese tra imprese, intendendosi tali gli accordi e/o le pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedisce, restringere o falsare in maniera consistente “ il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ”.

L'intervento della Banca d'Italia

Nell'anno 2005 la Banca d'Italia, all'esito della valutazione dell'eventuale potenzialità anti-concorrenziale del contenuto dello schema di contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha progettato il provvedimento n . 55 del 2 maggio 2005 (“ ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie ”), mediante il quale ha individuato, all'interno dello schema contrattuale, alcune clausole foriere di effetti anticoncorrenziali.

La recente rimissione al Primo Presidente della Corte di Cassazione

Con la recente ordinanza interlocutoria n. 11486, pubblicata in data 30 aprile 2021, i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione - chiamati a pronunciarsi sulla questione della sorte dei contratti di fideiussione bancaria stipulati in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI - hanno rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite affinché si stabilizzi “ a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno, b )nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e d) se l'indagine a tal fine richiesta deve avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di porre parimenti il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto” .

 

Avv. Rossana Mininno

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