La tutela dei rider ai tempi del Covid-19

La tutela dei rider ai tempi del Covid-19

Avv. Francesca Frezza

Le aziende committenti devono dotare i rider dei DPI (dispositivi di protezione individuale) durante lo svolgimento dell’attività lavorativa al fine di prevenire il contagio del Covid-19.

Risalgono a pochi giorni fa alcuni importanti provvedimenti in tema emessi da parte dei Tribunali di Firenze, prima e Roma, poi. In particolare, il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 1° aprile 2020, emesso inaudita altera parte, su ricorso cautelare promosso da un rider iscritto alla piattaforma Just Eat Italy s.r.l. ha ordinato a quest’ultima la consegna al lavoratore dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

Il giudicante, partendo dal presupposto che l’attività dei rider, pur se qualificabile come autonoma, deve ricondursi a quella disciplinata dall’art. 2 D. Lgs. 81/2015, ha affermato che per tali categorie di lavoratori, “in un'ottica sia di prevenzione sia "rimediale", si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente (Cassazione 1663/2020).

Ciò posto, il Giudicante, nell’adottare tale provvedimento, ha precisato che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” (art.47-septies, comma 3, D. Lgs. cit.) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art.71 del predetto D. Lgs.81/2008 che prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; circostanza quest’ultima negata dalla società nonostante le formali richieste del rider.

Il Giudice, infatti, ha giustificato l’emissione del provvedimento inaudita altera parte ritenendo fondati i motivi di urgenza derivanti dall’attuale situazione sanitaria globale deducendo, in particolare, che “la natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa” determinano la sussistenza di un “pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.”

Sulla base delle medesime motivazioni anche il Tribunale di Roma ha emesso analogo provvedimento nei confronti dell’app spagnola Glovo.

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