La selezione sulla base della statura può costituire discriminazione indiretta

La selezione sulla base della statura può costituire discriminazione indiretta
La Corte di Cassazione con sentenza n. 30083 del 14 dicembre 2017, nell’annullare la sentenza della Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di precedenti richiamati, e di una ritenuta inversione dell’onere della prova, che la previsione di una altezza minima non sia giustificata da fattori oggettivi connessi con la prestazione lavorativa e determina una discriminazione indiretta alla base della illegittima esclusione della lavoratrice dalla possibilità di accesso al lavoro. Il caso trae origine dal ricorso promosso da una lavoratrice che aveva partecipato ad un concorso per capi stazione ed era stata esclusa dalla selezione, a seguito di una visita medica che appurava una insufficienza nel requisito fisico prescritto circa l’altezza minima di 1 metro e 55 cm per accedere a tale funzione. La lavoratrice, adiva, sulla base del procedimento speciale previsto per la repressione di condotte discriminanti, ex art. 38 d.lgs 198/06, il Tribunale di Roma deducendo che il requisito richiesto dalla società rappresentava una discriminazione indiretta. Il Tribunale respingeva la domanda con sentenza integralmente confermata dalla corte di appello di Roma. La Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio e la Corte di Appello di Roma dovrà nuovamente pronunciarsi.
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