La responsabilità dell’appaltatore per vizi occulti: l’accettazione dell’opera non lo libera

La responsabilità dell’appaltatore per vizi occulti: l’accettazione dell’opera non lo libera
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Trieste (CA, Sez. I, 137/2023) stabilisce il principio consolidato secondo cui, in materia di appalto, la consegna dell’opera, e la sua accettazione, libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, che devono essere fatti valere in sede di verifica e di collaudo. Qualora viceversa si tratti di vizi occulti, o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non è liberato da garanzia, salvo che i difetti non siano stati denunciati tempestivamente.
I fatti e le vicende processuali

Una società (società committente) adiva in primo grado il Tribunale di Pordenone per chiedere la condanna di un’altra società (appaltatore) al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del ribaltamento di un’autobotte, premesso l’accertamento delle cause che avevano determinato l’accadimento nonché dei vizi di progettazione e allestimento dell’attrezzatura dell’autobotte medesima.

In primo grado si costituiva la società fornitrice del mezzo, chiedendo il respingimento delle domande attoree e contestando in via preliminare la prescrizione del diritto, sia in virtù di convenzioni pattizie, che prevedevano una garanzia di dodici mesi, sia in forza delle norme generali in materia di prescrizione

Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda ritenendo prescritta l’azione ed inquadrando il rapporto negoziale tra le parti, appunto, nel contratto di appalto, con conseguente applicazione della disciplina ex artt. 1667 e 1668 cod.civ.  e prescrizione dell’azione contro l’appaltatore in due anni dalla consegna dell’opera.

La committente proponeva appello, qui in commento.

Le motivazioni della Corte di Appello

Secondo l’appellante il Tribunale di prime cure ha erroneamente ritenuto che la prescrizione di due anni decorresse in ogni caso dalla consegna dell’opera, anche nell’ipotesi che il vizio non sia riconoscibile ictu oculi ma si tratti di vizio occulto o, in ogni caso, non immediatamente riconoscibile. In altre parole, il committente appellante ritiene che il giudice di primo grado non abbia erroneamente distinto tra consegna ed accettazione dell’opera, stante il fatto che solo quest’ultima, che esige il gradimento dell’opera, esonera l’appaltatore da responsabilità.

L’appellante lamenta altresì che i vizi non fossero riconoscibili e si fossero resi evidenti solo a seguito dell’accadimento: tali vizi non erano in altre parole assolutamente riconoscibili prima del ribaltamento dell’automezzo e presupponevano altresì conoscenze tecniche specifiche e qualificate.

Orbene, la Corte, in accoglimento della domanda di appello, stabilisce il principio consolidato secondo cui in materia di appalto, la consegna dell’opera, e la sua accettazione, libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, che devono essere fatti valere in sede di verifica e di collaudo. Qualora viceversa si tratti di vizi occulti, o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non è liberato da garanzia, salvo che i difetti non siano stati denunciati tempestivamente.

Conseguenza ne è che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre dalla scoperta, che si deve ritenere acquista dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto, attraverso le necessarie indagini tecniche. Si ritiene pertanto erronea la decisione del giudice di prime cure in quanto non distingue tra vizi palesi e vizi occulti.

Conclusioni

In definitiva, la Corte di Appello qui richiamata si pone in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue dunque tra difformità e vizi conosciuti o riconoscibili, da un lato, e vizi occulti, o non riconoscibili, dall’altro. Nel primo caso, l’accettazione senza riserve da parte del committente impedisce il sorgere della responsabilità in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 1667 cod.civ.. Non solo. I vizi riconoscibili, ma taciuti dolosamente dall’appaltatore, sono assimilabili ai vizi occulti e come tali forieri di responsabilità.

In definitiva: in caso di vizi occulti, l’accettazione dell’opera da parte del committente non importa la liberazione dell’appaltatore dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione decorre dalla scoperta.

Avv. Paola Cattorini

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