La qualificazione dei riders dopo la “storica sentenza” di Palermo

La qualificazione dei riders dopo la “storica sentenza” di Palermo
È stata definita come la “sentenza storica” la pronuncia del Giudice del lavoro di Palermo depositata il 24 novembre 2020 che ha dichiarato la natura subordinata della prestazione resa da un ciclofattorino per la nota multinazionale Foodinho, disponendo altresì la reintegrazione del cavaliere nel posto di lavoro . Il Giudice è giunto a tale conclusione sulla base dell'analisi delle modalità di attuazione della prestazione resa.

Sintesi dei fatti di causa

Il ricorrente, premesso di svolgere attività di ciclofattorino ( id estrider ”) in favore della Foodinho srl, ha dedotto di avere prestato attività lavorativa in forma continuativa e ha rivendicato la natura subordinata del contratto in ragione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase di esecuzione degli ordini.

Descritto il modello organizzativo imposto dalla società convenuta, il ricorrente ha rilevato, infatti, che Foodihno srl non consente alcuna autonomia in sede di ritiro e consegna dei prodotti e nella determinazione del corrispettivo dando luogo ad una subordinazione in fase di attuazione del rapporto.

Nel ricorso il ricorrente rileva altresì di essere stato illegittimamente disconnesso dalla piattaforma digitale della convenuta e, deducendo che tale disconnessione sia equiparabile al licenziamento.

Parte convenuta ha dedotto che il contratto aveva natura autonoma e che il ricorrente sceglieva gli orari in cui prenotarsi per le consegne, che l'ordine della prenotazione degli slot dipende da un algoritmo che si fonda sul punteggio del singolo rider, ma che vi è una parte degli slot che si aprono a prescindere dal punteggio, per consentire di lavorare anche a coloro che hanno appena iniziato a collaborare e ancora non hanno punteggio e che il punteggio è premiale e non penalizzante.

Motivi della decisione

Il Giudice sulla scorta della ricostruzione del rapporto e delle sue modalità di svolgimento, ritenute documentali e sulle quali, peraltro, ha ritenuto che le parti in larga parte concordavano ha affermato:

  • che risulta provato che il ricorrente nell'anno 2019 ha lavorato confrontando tutti i giorni per un numero di ore mai inferiore a quattro;
  • che le modalità di prestazione quantitativa e prolungata nel tempo non possono che condurre a trattenere che si tratti di una collaborazione di natura continuativa;
  • che pacificamente il lavoro del ricorrente veniva gestito e organizzato dalla piattaforma;
  • che è pacifico che il ricorrente non ha avuto più né avrebbe in alcun modo più potuto svolgere nessuna prestazione lavorativa dalla data del distacco subito dalla piattaforma;
  • che risulta, documentale e pacifico, che l'assegnazione della consegna ai rider in genere e al ricorrente in particolare avveniva e avviene da parte della piattaforma sulla scorta di un algoritmo, che valuta la posizione del rider rispetto al ristorante e/o al luogo di consegna, al fine di rendere il più veloce ed efficiente possibile il servizio di consegna;
  • che in fase di prenotazione degli slot (turni di consegna), il rider pure viene selezionato dall'algoritmo, sulla scorta del punteggio posseduto, in guisa che egli di fatto può prenotare il turno che preferisce sulla scorta delle proprie esigenze (personali, di famiglia , di maggiore redditività della consegna ecc.) solo ove possegga un punteggio più elevato di quello degli altri corridori della medesima città;
  • che la prestazione dei rider e del ricorrente in particolare risulta completamente organizzata dall'esterno;
  • che il ricorrente, inoltre, per poter realmente svolgere la prestazione, deve essere loggato nel periodo di tempo che precede l'assegnazione della consegna, avere il cellulare carico in misura almeno pari al 20% e trovarsi nelle vicinanze del locale presso cui la merce dev 'essere ritirata;
  • che i turni di prenotazione (slot) si aprono sull'app e possono essere prenotati dai lavoratori in ordine di punteggio dai medesimi posseduto.

Orbene, la sussistenza di tali elementi ha determinato il convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda del ricorrente e, in particolare, l'affermazione che lo stesso era in realtà sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione alla cannata serie ordinata di attività che egli è tenuto a svolgere sulla piattaforma per riuscire a svolgere l'attività lavorativa.

Alla luce di quanto sopra il Giudicante ha dichiarato la natura subordinata del rapporto e ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.

Si attendono, comunque, gli sviluppi del procedimento, ipotizzandosi, vista la delicatezza della questione e la “storica sentenza”, una quasi scontata fase di appello.

 

Avv. Francesca Frezza

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