La parcellizzazione dell’azienda può mascherare un licenziamento in frode alla legge

La parcellizzazione dell’azienda può  mascherare un licenziamento in frode alla legge
Avv. Francesca Frezza Una società industriale effettuava una scissione parziale in favore di due aziende di nuova costituzione che provvedevano a proseguire  le medesime attività condividendo i medesimi locali. Tali aziende a loro volta avevano proceduto ad effettuare alcuni licenziamenti per giustificato motivo oggettivo omettendo in tal modo di attivare la procedura di licenziamento collettivo.I lavoratori adivano il Tribunale di Sassari censurando i licenziamenti assumendo che l’azienda aveva effettuato una operazione in frode alla legge. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso disponeva la reintegra con sentenza confermata dalla locale Corte di Appello, che condivideva la finalità elusiva di norme imperative di legge accertata dal giudice di primo grado, il cui accertamento non era precluso dalla disciplina in tema di scissioni societarie.La Corte di Cassazione con sentenza del 7 agosto 2018 n. 20620, pur dando atto della inoppugnabilità del contratto di scissione derivante dall’art. 2504 quater c.c., ha comunque ritenuto legittima la sentenza della Corte territoriale che ha fatto applicazione della disciplina dettata dal contratto in frode alla legge. Osserva la Cassazione, infatti, che il contratto in frode alla legge consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.Diversamente, non si ravvisa una ipotesi di frode alla legge bensì in violazione di disposizioni imperative  qualora le parti perseguano il risultato vietato dall'ordinamento, non già attraverso la combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura concernenti la validità del contratto.
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