Avv. Francesca Frezza
Una lavoratrice di un istituto bancario effettuava alcune gravi irregolarità nella gestione dei conti correnti della filiale presso la quale risultava impiegata.
A seguito di una ispezione, la lavoratrice veniva assoggettata ad un procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva licenziata per giusta causa.
Nel corso del giudizio la lavoratrice lamentava di essere stata sottoposta ad un illegittimo controllo lesivo della sua riservatezza e, in particolare, che non era stata in alcun modo informata in ordine alla tipologia dei controlli ai quali poteva essere assoggettata.
La domanda veniva respinta nel corso dei giudizi di merito.
La Cassazione, con sentenza n. 4871 del 24 febbraio 2020, nel confermare quanto stabilito dalla Corte distrettuale, ha precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 300/1970, che trova applicazione anche ai controlli cd difensivi, il datore può utilizzare per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, le informazioni raccolte mediante le apparecchiature utilizzate dai dipendenti, se sussistono i requisiti espressi dai commi 1 e 2 del predetto art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
L’informativa ai dipendenti circa le modalità di uso degli strumenti di lavoro e di effettuazione dei controlli non richiede una nuova e specifica informativa in occasione dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 4 stat. lav.
Secondo la Corte, tale onere era stato assolto in precedenza dall’istituto nei confronti della generalità dei propri dipendenti a prescindere dalla loro qualifica, attività o funzione e, conseguentemente doveva ritenersi validamente assolto.