Avv. Flaviano Sanzari
La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 14727 del 7 giugno 2018, è tonata sul tema dei limiti e della differenza tra diritto di critica e diritto di cronaca. In particolare, la Corte ha ribadito che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. Non è invece necessario che tale fatto sia esposto con la completezza che si richiede quando si perseguono scopi esclusivamente informativi, quando, cioè, si esercita il diritto di cronaca.
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