Avv. Flaviano Sanzari
Con ordinanza n. 16894 depositata il 27 giugno scorso, la Corte di Cassazione civile ha risolto tre distinte questioni connesse al risarcimento del danno per malpractice medica, sancendo, in particolare: (i) l’applicabilità, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, delle più recenti ed aggiornate tabelle di Milano per la quantificazione del risarcimento del danno biologico del soggetto danneggiato dal sinistro; (ii) la necessità di allegare e soprattutto di provare in giudizio la diminuzione di guadagno e la sua diretta derivazione dalla diminuzione dell’integrità psicofisica; (iii) il risarcimento delle spese legali stragiudiziali soltanto alla duplice condizione che l’intervento del consulente legale sia stato utile per definire il contenzioso e che il danneggiato abbia dimostrato di aver effettivamente sostenuto la relativa spesa.
Con particolare riferimento alla seconda delle suelencate questioni, la Suprema Corte ha ribadito il suo precedente orientamento secondo cui il danneggiante ha l'onere di provare in giudizio la pregressa esistenza dello svolgimento di attività lavorativa in grado di produrre reddito e il venir meno della capacità lavorativa a causa del danno subito, non potendo considerare automaticamente venuta meno la capacità di produrre reddito per il solo fatto che il soggetto abbia subito una lesione.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nella valutazione del risarcimento da liquidare, bisogna tenere conto di tutti i vantaggi pervenuti, o che perverranno, al danneggiato aventi funzioni riparatorie del danno, quali gli importi percepiti a titolo di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento. Ebbene, nel caso di specie il Collegio ha rilevato la mancanza da parte del danneggiato dell'indicazione degli importi percepiti a titolo di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento e pertanto ha ritenuto che ciò impedisse la quantificazione da parte del Giudice del danno per lucro cessante da perdita di guadagno; conseguentemente, ha ritenuto infondato il relativo motivo di ricorso.
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