La funzione sindacale non legittima la pubblicazione di un articolo lesivo dell’immagine aziendale

La funzione sindacale non legittima la pubblicazione di un articolo lesivo dell’immagine aziendale
Avv. Francesca Frezza Nell’ambito di un giudizio avverso un licenziamento intimato nei confronti di un rappresentante sindacale, dipendente di un istituto di credito, la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi in sede di reclamo promosso, confermava la decisione assunta dal Tribunale dello stesso distretto, che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato a seguito di una contestazione  con la quale si addebitava al lavoratore  di aver pubblicato su un blog due articoli dal contenuto non veritiero e lesivo dell'immagine della banca in materia di welfare aziendale. La Cassazione, adita dal lavoratore, con sentenza del 7 maggio 2018 n. 10897, confermava la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto che, sebbene la funzione di rappresentante sindacale svolta dal lavoratore  lo ponesse in tale ambito, su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, abilitandolo ad esercitare il diritto di critica, tuttavia, tale diritto doveva essere legittimamente esercitato nei limiti del rispetto oggettivo della verità. Tale limite era stato superato allorché il lavoratore, nei due articoli, aveva addebitato alla banca la indicazione e diffusione di dati falsi relativi al Piano di Welfare aziendale del 2012, non provandone la effettiva falsità e affidando i propri scritti ad un blog ed un account di posta elettronica che ne garantiva una ampia diffusione. La diffusione di notizie false, sebbene nello svolgimento della funzione sindacale il lavoratore si poneva su un piano paritario con l‘azienda era stata ritenuta una condotta idonea a ledere il vincolo fiduciario.
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