La formazione continua deve svolgersi all’interno dell’orario di lavoro

La formazione continua deve svolgersi all’interno dell’orario di lavoro
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore addetto alla conduzione di treni subiva un provvedimento disciplinare per non avere provveduto alle operazioni di aggiornamento del manuale di impiego dei mezzi ai quali era adibito in quanto si era rifiutato di ritirare il materiale formativo perchè non in servizio. Il comportamento non collaborativo del lavoratore aveva determinato l’impossibilità di impiegare  il lavoratore nella turnazione per alcuni giorni per non avere effettuato il prescritto aggiornamento professionale. La Corte di appello di Firenze respingeva il gravame della società avverso la sentenza del Tribunale che aveva accertato l’illegittimità della sanzione. La Corte di Cassazione con ordinanza del 29 novembre 2018 n. 30907 ha a sua volta respinto il ricorso di legittimità  affermando che il rifiuto del lavoratore di svolgere attività di formazione fuori dal proprio orario di servizio non poteva ritenersi inadempiente, in quanto l’aggiornamento professionale, anche realizzato attraverso la lettura di documentazione funzionale alla prestazione necessaria per condurre il treno  in sicurezza, rappresenta uno degli obblighi in cui si sostanzia l’esatto adempimento  che deve essere eseguito nell’ambito dell’orario di lavoro. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha stabilito che è onere del datore di lavoro curare che le attività formative necessarie per lo svolgimento della prestazione dei propri dipendenti avvengano durante l’orario di lavoro non potendo, pertanto, sanzionare la condotta del lavoratore che rifiuti di ottemperare a tali attività strumentali fuori dall’orario di impiego.
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