La discriminazione si concretizza con la mera lesione del diritto non necessitando la consapevolezza dell’autore o il suo intento lesivo

La discriminazione si concretizza con la mera lesione del diritto non necessitando la consapevolezza dell’autore o il suo intento lesivo
Il mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice in stato di gravidanza, può ben integrare una discriminazione basata sul sesso, atteso che, a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori, l'esigenza manifestata attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

Il caso

Una ricorrente adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, deducendo il carattere discriminatorio della condotta di una società in sede di accesso alle possibilità di lavoro in quanto rilevava di essere l'unica di un significativo gruppo di lavoratori impiegati dalla convenuta alla quale non è stata prorogata/rinnovata la missione alla scadenza del contratto in concomitanza con il suo stato di gravidanza.

Evidenziava, pertanto, il carattere discriminatorio del rifiuto di prorogare/rinnovare il rapporto di lavoro desumibile anche dalla prova statistica e comunque dalla oggettiva esistenza di un fumus discriminationis.

La ricorrente, a mezzo del ricorso richiedeva, quindi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, che il Tribunale disponesse nei confronti dell'ente convenuto di cessare il comportamento discriminatorio ordinando, se del caso, di rinnovare o prorogare la missione e in ogni caso di adottare, attraverso il piano di rimozione degli effetti, i provvedimenti ritenuti idonei a prevenire il ripetersi della discriminazione oltre in ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale.

La decisione

Il Giudice, con ordinanza del 22 aprile 2021, nell'accogliere il ricorso della ricorrente, ha affermato che “qualora il pregiudizio arrecato a una persona sia dovuto al fatto che questa sia in stato di gravidanza, tale persona sarà considerata vittima di una discriminazione diretta basata sul sesso, senza necessità di un termine di confronto. In ambito nazionale, nello stesso senso, si è affermato che la discriminazione diretta (ed a maggior ragione quella indiretta) può configurarsi anche in assenza di colpa o dolo da parte dell'autore dell'illecito, e che “…alla risarcibilità del danno [ …] non osta il mancato accertamento positivo della colpa dell'autore», per cui non vi è alcun ostacolo ad attribuire il risarcimento del danno patrimoniale e non pure in assenza di colpa, posto che il divieto di discriminazione opera, come si è detto, sul terreno dei valori della persona umana costituzionalmente protetti ”.

Conseguentemente, il Giudice ha dichiarato l'illegittimità della mancata proroga e/o rinnovo della missione di lavoro della ricorrente e, per l'effetto, ha condannato il datore di lavoro a risarcirle il danno nella misura di 12 mensilità.

 

Avv. Francesca Frezza

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