
La Corte di Giustizia CE-UE con sentenza 21 settembre 2017, n. C-429/16 afferma che nella nozione di “licenziamento” deve essere ricompresa qualsiasi cessazione del contratto che si verifica per iniziativa del datore di lavoro.
Ciò posto, precisa la Corte di Giustizia, anche una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e salariali che si verifica per iniziativa del datore di lavoro cui consegue, per rifiuto del lavoratore, la risoluzione del contratto, va annoverata ai fini del calcolo del numero complessivo dei licenziamenti effettuati.
Sulla scorta di tale principio si dovranno attendere gli affetti di tale pronuncia nel diritto nazionale che attualmente, invece, considera valevoli nel computo esclusivamente i licenziamenti.