La conversione del contratto produce un effetto ex tunc che non osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario di azienda

La conversione del contratto produce un effetto ex tunc che non osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario di azienda

Avv. Francesca Frezza

Un lavoratore assunto a tempo determinato da una azienda di trasporto aereo, dopo aver ottenuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di un giudizio promosso nei confronti della impresa cedente, promuoveva un secondo ricorso innanzi al Tribunale di Milano nei confronti della società successivamente subentrata nel complesso aziendale.

La domanda con la quale il lavoratore richiedeva la prosecuzione del rapporto in capo alla azienda cessionaria veniva accolta sia in primo grado che in sede di appello.

La corte distrettuale riteneva che a seguito della dichiarazione di inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro, il rapporto lavorativo deve intendersi trasferito ope legis alle dirette dipendenze del cessionario, non essendo preclusa l'applicazione dell'art. 2112 c.c. dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento.

La Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2020 n. 4883,  ha respinto il ricorso della società ricordando il proprio recente orientamento per il quale in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.

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