La contestazione disciplinare deve contenere indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità

La contestazione disciplinare deve contenere indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità
Avv. Francesca Frezza La specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. La Corte di Cassazione con ordinanza del 16 ottobre 2019 n. 26166 respingeva il ricorso presentato dal datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore per l'impugnazione di un licenziamento disciplinare. La Corte territoriale aveva reputato assolutamente generica la prima delle due contestazioni disciplinari poste a base del licenziamento, in quanto non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità (la contestazione disciplinare parlava genericamente di sottrazione di generi alimentari e bevande, destinate alla clientela, al fine di appropriarsene personalmente). La seconda contestazione (nella quale veniva addebitato al lavoratore il rinvenimento nelle dispense della cucina e nella cantina di cibi scaduti o avariati nonché l'ammanco di strumenti da cucina), invece, secondo la Corte meneghina,  difettava— tanto nella contestazione che nel capitolo di prova articolato in giudizio— di qualsiasi riferimento alla data di acquisto dei beni mancanti che consentisse di imputare l'ammanco— anche solo in via presuntiva— al lavoratore. L'addebito, poi, relativo al rinvenimento di generi alimentari scaduti, era del tutto sproporzionato rispetto alla sanzione del licenziamento. La Suprema Corte, investita della questione, richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale, ha affermato che “la specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore”. Nella fattispecie, la Cassazione, respingendo entrami i motivi del ricorso, ha precisato che la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto, sul quale non è consentito un riesame del merito, affermando che la contestazione disciplinare non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità e, comunque, dalla sentenza impugnata non risulta, alcuna violazione dei criteri del giudizio di proporzionalità, in quanto, diversamente da quanto allegato in ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la propria valutazione sulla tenuità del danno.
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