Avv. Francesca Frezza
Due lavoratori di una azienda impiegati in alcune lavorazioni all’interno di uno stabilimento in forza di un contratto di appalto, decedevano all’esito di un grave infortunio. Gli eredi, lamentando un danno da perdita del rapporto parentale, convenivano in giudizio unitamente all’azienda datrice di lavoro anche l’azienda committente. Le due aziende venivano congiuntamente ritenute responsabili per le gravi lacune in tema di prevenzione che avevano determinato la morte dei loro congiunti.
Il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda degli eredi con sentenza confermata in sede di appello.
La società committente proponeva ricorso per Cassazione lamentando di essere stata illegittimamente ritenuta responsabile della morte nonostante l’estraneità al rapporto lavorativo.
La Corte con sentenza n. 26614 del 18 ottobre 2019 ha respinto il ricorso richiamando il principio, più volte ribadito, per il quale nell’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, dovendo assicurare una adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e fattivamente cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata.