La Cassazione ribadisce il carattere sanzionatorio della conversione del co.co.pro privo di progetto

La Cassazione ribadisce il carattere sanzionatorio della conversione del  co.co.pro privo di progetto
Avv. Francesca Frezza Un informatore scientifico adiva il Tribunale di Milano al fine di vedere accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro in ragione dell’assenza di un valido progetto apposto al proprio contratto di collaborazione. Il Tribunale accoglieva la domanda affermando la natura subordinata della prestazione con sentenza, tuttavia, riformata dalla Corte di Appello di Milano che riteneva l’accertamento della subordinazione stabilita dall’art. 69 del d.lgs 276/03 in caso di mancanza di progetto una mera presunzione suscettibile di prova contraria circa la effettiva natura autonoma della prestazione. Ritenuta raggiunta  la prova di autonomia del rapporto all’esito dell’istruttoria la corte territoriale riformava la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con sentenza del 22 febbraio 2018 n. 4337 nell’accogliere il ricorso, ha richiamato il proprio orientamento in forza del quale il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
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