La Cassazione precisa l’ambito del repechage in capo alle agenzie per il lavoro e la nozione dell’ultima retribuzione rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo

La Cassazione precisa l’ambito del repechage in capo alle agenzie per il lavoro e la nozione dell’ultima retribuzione rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo
Avv. Francesca Frezza La Corte di Appello di Milano, accoglieva l’appello proposto dal lavoratore dichiarando l’inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia del lavoro a causa della cessazione della missione, condannandola al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26607 del 18 ottobre 2019, ha statuito che nel caso di recesso di un rapporto di somministrazione a tempo indeterminato la legittimità del licenziamento è subordinata per un lato alla dimostrazione da parte dell’agenzia di lavoro dall’impossibilità di trovare per un congruo periodo di tempo opportunità lavorative adeguate  alla professionalità originaria o acquisita dal lavoratore, dall’altro nell’impossibilità di mantenere il lavoratore in condizione di ulteriore disponibilità. La Corte, nel rigettare il ricorso e nel confermare la decisione assunta dalla Corte territoriale, ha ritenuto non assolta l’impossibilità di ricollocare il lavoratore, ovvero di reperire altre occasioni a cui destinare lo stesso in somministrazione. Non assume, precisa la Suprema Corte, alcuna rilevanza ai fini della legittimità del licenziamento, la procedura prevista dal CCNL applicato, atteso che lo svolgimento non esonera il datore di lavoro dal fornire la prova nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’impossibilità di repechage. L’assolvimento dell’obbligo di repechage nella somministrazione a tempo indeterminato consiste nella impossibilità da parte dell’agenzia del lavoro di rinvenire in un periodo congruo altre opportunità di lavoro a cui destinare il lavoratore. La Suprema Corte, infine, nel richiamare la nozione di retribuzione rilevante ai fini della disciplina generale sui licenziamenti ha ritenuto che la quantificazione dovesse considerare la retribuzione globale di fatto spettante nei periodi di impiego e non già l’indennità di disponibilità prevista nella fase finale del rapporto.
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