La Cassazione precisa il significato della manifesta infondatezza e le condizioni per disporre la reintegra nel posto di lavoro

La Cassazione precisa il significato della manifesta infondatezza e le condizioni per disporre la reintegra nel posto di lavoro
Avv. Francesca Frezza Una eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro può consentire al giudice di optare - nonostante l'accertata manifesta insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento - per la tutela indennitaria (Cassazione n. 10435 del 2 maggio 2018). Una lavoratrice, dipendente di un ente fieristico veniva licenziata a seguito di una ristrutturazione. Impugnato il provvedimento, adiva il Tribunale di Parma il quale, ritenuta l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’onere di repechage, disponeva la condanna dell’ente al pagamento di un indennizzo  ai sensi dell’art. 18, 5 co. della legge 20 maggio 1970 n. 300 novellato dalla legge 92/12. La Corte di Appello di Bologna, adita per effetto del reclamo, confermava la decisione del primo grado condannando l’ente al pagamento di 15 mensilità,  ritenendo che, ai fini della manifesta infondatezza, non rilevava l’insufficiente dimostrazione del requisito del repechage, ma solo l’assenza di prova circa il fatto posto a fondamento del motivo oggettivo. La Corte di Cassazione adita dalla lavoratrice che lamentava la mancata applicazione della tutela reale anche in ragione del mancato assolvimento da parte della società datrice di lavoro dell’obbligo di repechage, respingeva il gravame. La Corte, pur riconoscendo che ai fini della configurabilità della manifesta infondatezza del fatto rilevano entrambi i requisiti che caratterizzano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia il fatto alla base del motivo oggettivo che l’ impossibilità di un repechage, ha ritenuto comunque corretta la decisione del collegio bolognese. La Corte limitandosi ad una correzione della motivazione della sentenza gravata,  ha, invero, osservato che la tutela reale residuale, anche nel caso di manifesta infondatezza, non costituisce una conseguenza necessitata. Si legge, infatti, nella sentenza che il sistema legislativo di graduazione delle sanzioni applicabili prevede che il giudice che ritenga evidente la carenza di uno degli elementi costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro. Nello schema legislativo è previsto, quindi, che il licenziamento fondato su fatti manifestamente insussistenti "può" essere assoggettato a sanzioni diverse, la reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970) oppure il risarcimento del danno (comma 5 della medesima norma). In assenza di una indicazione legislativa alla base della scelta, il Collegio ha ritenuto che possa costituire un valido parametro il ricorso al concetto di eccessiva onerosità. Tale parametro permette di oggettivizzare il potere discrezionale del giudice, consentendogli di valutare - per la scelta del regime sanzionatorio da applicare - se la tutela reintegratoria sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall'impresa. Una eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro può consentire, dunque, al giudice di optare - nonostante l'accertata manifesta insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento - per la tutela indennitaria.
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