La Cassazione frustra “la fuga di Logan” del contratto di lavoro intermittente

La Cassazione frustra “la fuga di Logan” del contratto di lavoro intermittente
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato veniva licenziato al raggiungimento del venticinquesimo anno di età. Il lavoratore, ritenendo sussistere una discriminazione per età promuoveva un giudizio per discriminazione. il Tribunale di Milano dichiarava improponibile il ricorso in ragione della abrogazione intervenuta a seguito della approvazione del rito speciale avverso i licenziamenti stabilito dalla legge 92/12. La Corte di Appello di Milano, nel riformare l’ordinanza accoglieva il ricorso condannando la società a riammettere il lavoratore nel posto di lavoro e a pagargli il risarcimento del danno.  La Corte riteneva che il licenziamento intimato al lavoratore basato esclusivamente  sul raggiungimento del venticinquesimo anno di età erano contrari al principio di non discriminazione dell’età di cui alla direttiva 2000/78/CE in quanto la disciplina di cui all’ art. 34 del d. Igs n.276 del 2003 “trovava fondamento esclusivamente sull’età senza alcuna altra specificazione non essendo richiamata alcuna ulteriore condizione soggettiva del lavoratore e non avendo esplicitamente finalizzato tale scelta ad alcun obiettivo individuabile”. La società promuoveva ricorso per Cassazione censurando la decisione per avere erroneamente richiamato il  principio di non discriminazione perché, nella specie, si tratta di una legge che favorisce i lavoratori in ragione della loro età e non viceversa. La Corte di Cassazione con sentenza del 19 gennaio 2018 n. 1374, disposto un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione, all’esito della decisione C 143-16 che riteneva legittima la normativa nazionale che introduceva un limite anagrafico alla durata del contratto in quanto espressione di una legittima politica del lavoro, ha accolto il ricorso ritenendo che la particolare disciplina che pone un limite di età alla prosecuzione del rapporto di lavoro intermittente non determina alcuna discriminazione in quanto persegue uno scopo legittimo. Nel pervenire a tale conclusione la Cassazione ha ricordato che secondo la sentenza della Corte di Giustizia deve ritenersi legittima una disparità di trattamento in ragione dell'età laddove la diversa disciplina sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. La misura è stata ritenuta adeguata e appropriata in ragione della peculiare contingente difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di giovani lavoratori.
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