La Cassazione estende il rito Fornero anche ai licenziamenti intimati dalle aziende minidimensionali

La Cassazione estende il rito Fornero anche ai licenziamenti intimati dalle aziende minidimensionali
Avv. Francesca Frezza Un lavoratore veniva licenziato a seguito di un procedimento disciplinare nel quale veniva contestato al dipendente di avere inoltrato al proprio indirizzo di posta elettronica comunicazioni intercorse con alcuni colleghi e clienti della società. Il lavoratore, impugnato il licenziamento, attivava il giudizio cd Fornero sull’errato presupposto dell’esistenza di un requisito occupazionale tale da giustificare una domanda di reintegra nel posto di lavoro. La Corte di Appello di L’Aquila nel respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso in accoglimento del reclamo del lavoratore, condannava la società alla riassunzione e in difetto al pagamento di un indennizzo nella misura di 6 mensilità. La Corte di Cassazione con sentenza dell’11 giugno 2018 n. 5084, nel respingere il gravame della società in ordine al mancato accertamento della inammissibilità del ricorso nonostante l’inapplicabilità della tutela statutaria ha ritenuto di confermare il recente orientamento che ha optato per una interpretazione del rito cd Fornero “utile che dia senso e contenuto alla disposizione”  alla luce dei principi generali di strumentalità del processo, di economia processuale e di conservazione di efficacia degli atti  processuali. Nel precisare che il requisito occupazionale non è un elemento costitutivo della domanda, ha ribadito che il licenziamento assoggettato alla tutela obbligatoria e quello regolato dall’art. 18 stat. lav.  sono fondati sugli stessi fatti costitutivi con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile che nell’ambito del rito speciale possano essere esaminata anche le conseguenze indennitarie di un licenziamento assoggettato all’art. 8 legge 604/66.
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