Avv. Francesca Frezza
Nel corso di un giudizio avverso una richiesta dell’INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali omessi da una azienda subfornitrice nei confronti di una azienda tessile, la Corte d'appello di Venezia, respingeva il gravame dell'’ente previdenziale dichiarando l’inapplicabilità al subfornitore della disciplina sulla responsabilità solidale del committente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6299 del 5 marzo 2020, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, ha riformato la sentenza richiamando la giurisprudenza costituzionale che aveva esteso a tale tipologia contrattuale la responsabilità solidale.
L’esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata, unitamente a quella di evitare che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale impone di estendere – precisa la Cassazione - la garanzia della responsabilità solidale nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.