La Cassazione chiarisce l’onere della prova in tema di licenziamento verbale

La Cassazione chiarisce l’onere della prova in tema di licenziamento verbale
Avv. Francesca Frezza In caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la estromissione dal rapporto non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda un lavoratore di una azienda agricola che aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Catanzaro la risoluzione del rapporto di lavoro che affermava essere stata effettuata in forma orale dalla società datrice di lavoro. La Corte di Appello di Catanzaro, nel respingere il reclamo della società che deduceva che il rapporto di lavoro si era risolto per effetto delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva disposto la reintegra nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019, dopo aver disposto la trattazione in forma camerale  del ricorso promosso dalla società, revocava l’ordinanza, in considerazione della disarmonia della giurisprudenza in merito all'estromissione dal posto di lavoro e sulla distribuzione dell'onere probatorio. La Suprema Corte, dopo aver esaminato i diversi orientamenti esistenti all’interno della sezione, ha affermato che l’onere della prova del licenziamento verbale incombe in capo al lavoratore che può fornire la  dimostrazione anche avvalendosi di presunzioni. La Cassazione ha inoltre affermato che l’eventuale eccezione della società che deduca la sussistenza di dimissioni non esime il lavoratore dal fornire la prova del licenziamento che dovrà essere valutata in tal caso attentamente anche  con il ricorso dei poteri istruttori d’ufficio. Nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà – secondo la Corte di Cassazione - la regola dell'art. 2697 c.c. in applicazione della quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda vedrà respinta la sua richiesta,  anche se non risultino provate neanche le dimissioni eccepite dal datore di lavoro.
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