Un lavoratore, dipendente di una azienda operante nel settore del trasporto ferroviario veniva sottoposto a un procedimento disciplinare in quanto durante alcune giornate nelle quali risultava presente in servizio o assente per malattia aveva svolto attività di praticantato professionale presso uno studio professionale.
Nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore richiedeva di prendere visione delle prove e degli atti in possesso della società in forza dei quali era stata formulata la contestazione e in particolare il prospetto delle giornate nelle quali il lavoratore aveva svolto attività pur risultando in servizio. Conclusosi il procedimento disciplinare il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda del ricorrente con sentenza confermata in sede di gravame dalla corte di appello di L’Aquila che riteneva che la mancata messa a disposizione della documentazione richiesta determinava la nullità del procedimento.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 marzo 2018 n. 7581 ha stabilito che, sebbene l’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione a base della contestazione, non di meno il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere auna adeguata difesa. La Cassazione nell’affermare tale principio ha peraltro espressamente escluso che il diritto di accesso possa essere limitato ai soli documenti richiamati nella lettera di addebito.
Avv. Francesca Frezza