La Cassazione afferma la rilevanza delle assunzioni effettuate in un congruo arco temporale dopo il licenziamento ai fini della legittimità del recesso per motivi economici

La Cassazione afferma la rilevanza delle assunzioni effettuate in un congruo arco temporale dopo il licenziamento ai fini della legittimità del recesso per motivi economici
Avv. Francesca Frezza La Corte di Appello di Milano respingeva il ricorso in appello di un lavoratore di una azienda industriale licenziato per giustificato motivo oggettivo a fronte di una ristrutturazione che prevedeva la soppressione del suo posto di lavoro, ritenendo sussistente la riorganizzazione aziendale ed escludendo al momento del recesso la violazione dell’obbligo di repechage. La Corte di Cassazione con sentenza n. 31495 del 5 dicembre 2018 ha accolto il ricorso del lavoratore rilevando che la società non aveva dimostrato che per un congruo arco di tempo, individuato in sei mesi, non vi era stata possibilità di reimpiego del lavoratore. La Suprema Corte riteneva, infatti, che la valutazione istantanea effettuata dalla Corte territoriale, nonostante la prova della imminente disponibilità di posizioni conformi al profilo del lavoratore in eccedenza, determinava una inesatta applicazione del principio del repechage che, viceversa, deve essere valutato considerando un arco temporale successivo al licenziamento nel quale l’azienda deve dimostrare di non avere effettuato assunzioni compatibili con il profilo professionale del lavoratore licenziato.
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