La Cassazione afferma la natura difensiva di un controllo sulle email del dipendente

La Cassazione afferma la natura difensiva di un controllo sulle email del dipendente
Esula dal campo di applicazione della norma statutaria sui controlli il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale. A seguito di un controllo operato su un computer aziendale effettuato dall’amministratore del sistema, un dipendente veniva licenziato per aver inviato undici email contenenti espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri colleghi rinvenute nella sua casella di posta elettronica aziendale All’esito di un procedimento disciplinare attivato in data antecedente la riforma dell’art. 4 dello Statuto ad opera del d.lgs 151/15 il lavoratore veniva licenziato per giusta causa. Impugnato il licenziamento  il dipendente contestava la legittimità del controllo e l’utilizzabilità del materiale raccolto in violazione della privacy. In dettaglio rilevava la mancata adozione di un regolamento disciplinare per l'utilizzo di strumenti informatici e posta elettronica. Sul punto, la Corte d’Appello di Ancona sottolineava come non si fosse trattato di “controlli finalizzati all'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa e, al rigore, nemmeno inizialmente destinati all'effettuazione di un controllo di tipo difensivo"; ii. "era preventivamente nota ai dipendenti la duplicazione periodica di tutti i dati contenuti nei computer aziendali"; iii. "della conservazione e duplicazione il lavoratore era al corrente"; iv. "il controllo era stato occasionato da una anomalia segnalata dall'amministratore di sistema ed effettuato ex post in presenza di un ragionevole sospetto dell'esistenza di condotte lesive di beni estranei all'adempimento dell'obbligazione lavorativa (...) in primo luogo l'immagine dell'impresa e la doverosa tutela della dignità degli altri lavoratori". La Corte di Cassazione con sentenza del 10 novembre 2017 n. 26682 ha respinto il ricorso del dipendente ritenendo che il tipo di controllo teso alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale fosse estraneo alle previsioni dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Conclude, pertanto, la Corte di Cassazione che esula dal campo di applicazione della norma statutaria sui controlli il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
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