Secondo la Cassazione — ordinanza del 18 gennaio 2018, N. 1058 — la conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 cpc per l'iscrizione della causa a ruolo è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ha osservato che non si tratta di tardiva costituzione in giudizio, come sostenuto dal ricorrente, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente, ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616 cpc - è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie.
I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispettivo il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o della decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.