IPTV e comunicazione al pubblico: la Corte Suprema Austriaca propone rinvio pregiudiziale alla CGUE

IPTV e comunicazione al pubblico: la Corte Suprema Austriaca propone rinvio pregiudiziale alla CGUE
Nel giugno 2021, la Corte Suprema Austriaca (OGH) ha proposto innanzi la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) una domanda di pronuncia pregiudiziale avente a oggetto l’interpretazione della nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva InfoSoc, anche alla luce dell’eccezione di copia privata di cui all’art. 5 della medesima Direttiva.
I fatti di causa

Il rinvio pregiudiziale trae origine da un’iniziativa cautelare intrapresa da due emittenti televisive austriache.

La resistente offre a clienti professionali (gestori di reti, hotel, stadi, etc.) soluzioni individuali complete di IPTV (televisione via Internet in rete chiusa), disponibili sotto forma di cloud e on premise.

Dette soluzioni comprendono inter alia tanto un videoregistratore online – che consente la visione in differita, sia tramite la realizzazione di singole registrazioni sia tramite la registrazione in serie d’interi programmi televisivi, tra i quali figurano quelli di titolarità delle ricorrenti (mai autorizzati per la ritrasmissione in streaming via Internet) – quanto una funzione di replay – (che deve essere attivata dall’utente) grazie alla quale è possibile rivedere, on demand, contenuti trasmessi fino a sette giorni prima, per il tramite della realizzazione di copie private.

Le ricorrenti, lamentando l’illiceità delle funzionalità del servizio IPTV nei termini sopra descritti, hanno chiesto alle corti austriache - inter alia - di vietare alla resistente con provvedimento di urgenza:

  1. la comunicazione al pubblico, la (ri)trasmissione o la messa a disposizione sotto forma di live stream di programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso, in particolare nell’ambito della versione cloud;
  2. la riproduzione, anche da parte di terzi, tramite memorizzazione dei programmi televisivi delle ricorrenti senza il loro consenso, in particolare con offerte quali il videoregistratore online nell’ambito della versione cloud del servizio offerto della resistente, o la messa a disposizione dei clienti, tramite il medesimo servizio, di copie dei programmi al fine di realizzarne copie private.

La vicenda giudiziaria, che nei primi due gradi di giudizio ha visto le Corti austriache accogliere le istanze delle emittenti televisive, attende ora di conoscere l’esito del rinvio pregiudiziale alla CGUE promosso dalla Corte Suprema Austriaca (4 Ob 44/21f - in tedesco), chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’originaria resistente.

Il rinvio pregiudiziale C-426/21. Prime riflessioni

Stando alle informazioni al momento disponibili (v. qui), la CGUE è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico per come definita dalla Direttiva InfoSoc all’art. 3, paragrafo 1 – anche alla luce del regime delle eccezioni previste dal diritto di autore con riguardo alla copia privata sub art. 5 paragrafo 2 (b) della Direttiva InfoSoc – in relazione alla gestione di un videoregistratore online, messo a disposizione da un operatore commerciale, corredato di una funzione replay, che consente, tra le altre cose, di realizzare copie private.

Una questione simile era già stata affrontata dal giudice europeo nel caso RTI/VCAST (C-265/16), ove è stato chiarito che la videoregistrazione in cloud non può considerarsi lecita se effettuata tramite l’intervento “attivo” di terzi.

Infatti, è ben cristallizzato nel perimetro della giurisprudenza europea il principio confermato dal citato precedente secondo cui il regime delle eccezioni e limitazioni ai diritti autorali previsto dall’art. 5 della Direttiva InfoSoc va interpretato in modo restrittivo, di tal che anche la c.d. eccezione di copia privata di cui al paragrafo 2, lettera b del medesimo articolo “non dev’essere interpretata nel senso che essa imponga al titolare del diritto d’autore di tollerare, oltre a tale limitazione espressamente prevista, violazioni dei suoi diritti che la realizzazione di copie private può comportare”.

Senonché, il giudice del rinvio austriaco ha ritenuto la vicenda oggetto di rinvio pregiudiziale diversa da quella già decisa nel caso RTI/VCAST (C-265/16), con ciò escludendo che la citata giurisprudenza fosse sufficiente per decidere il caso portato alla sua attenzione.

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Martina Petrucci

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