Intermediazione finanziaria e nesso di occasionalità necessaria

Intermediazione finanziaria e nesso di occasionalità necessaria
Con la sentenza n. 285 del 14 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata con riferimento alla tipologia di condotta tenuta dall’investitore idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria funzionale all’affermazione della responsabilità (solidale) dell’intermediario finanziario.

I Giudici toscani hanno qualificato come anomalo il contegno dell’investitore, il quale abbia consegnato al consulente finanziario “somme di denaro contante” e “assegni in bianco, sia per quanto riguarda il valore che il destinatario”, condotta “chiaramente imprudente”, la quale, non essendo suscettibile di essere giustificata “sulla sola base del rapporto fiduciario” asseritamente esistente tra l’investitore e il consulente finanziario, comporta l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria.

Il T.U.F. stabilisce che l’intermediario finanziario “è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale” (art. 31, co. 3, d.lgs. n. 58/1998).

La Corte distrettuale ha in primis richiamato l’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928”.

La richiamata giurisprudenza ha, tuttavia, escluso la responsabilità (solidale) dell’intermediario finanziario nell’ipotesi in cui “il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore”: al ricorrere di tale evenienza “viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l’esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore”.

Conclusivamente, i Giudici fiorentini hanno qualificato come “elementi sintomatici” della “totale anomalia del comportamento” tenuto dall’investitore la consegna di somme di denaro contante e di assegni in bianco, in quanto “già utilizzando l’ordinaria diligenza era possibile comprendere, a prescindere dal grado di istruzione e competenza degli investitori, il rischio connesso alla consegna a mano di denaro contante e di assegni firmati e non compilati”. “Rientra infatti nelle massime di comune esperienza l’estrema pericolosità insita nella condotta di consegnare assegni in bianco ad altri soggetti, che ben potrebbero […] compilarli al di fuori dei patti orali intercorsi, provocando danni non preventivabili, posto che niente impedisce che venga inserito un importo anche estremamente elevato”.

Avv. Rossana Mininno

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